Page 241 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda 241
le più recenti operazioni: Kuwait (1991), Kosovo (1999), Afghanistan (2001),
Iraq (2003) e Libia (2011). Per liberare il Kuwait dall’occupazione irachena è
stato fatto un uso macroscopico della forza armata, sia pure con una limitata par-
tecipazione italiana. La missione poteva essere giustificata a titolo di legittima
difesa collettiva e comunque poteva contare su una risoluzione autorizzativa delle
Nazioni Unite (ris. 660-1990). Per il Kosovo, la forza è stata impiegata in ma-
niera massiccia, senza che la missione fosse autorizzata dalle Nazioni Unite, che
solo successivamente hanno sanato l’illiceità dell’intervento (ris. 1244-1999). Per
l’Afghanistan, la partecipazione italiana a Enduring Freedom poteva trovare una
giustificazione nella nozione ampliata di legittima difesa (collettiva). Per l’Iraq,
la presenza dei militari italiani (missione Antica Babilonia) dopo la debellatio
irachena poteva contare sulle risoluzioni 1483-2003 e 1546-2004 del Consiglio
di sicurezza. Per la Libia, la giustificazione dell’intervento è da individuare nella
risoluzione del Consiglio di sicurezza 1973 (2011). Tranne qualche eccezione, si
è venuta affermando la prassi di far precedere l’invio di truppe all’estero da un
dibattito parlamentare, accompagnato da una risoluzione.
I tentativi per disciplinare a livello costituzionale l’impiego
della forza militare per scopi non bellici
i tentativi di riforma costituzionale hanno avuto per oggetto la seconda parte
della Costituzione e, per quanto qui interessa, le disposizioni aventi per oggetto
la proclamazione dello stato di guerra con l’inserimento di disposizioni ad hoc in
relazione all’uso della forza in contesti non bellici.
Uno dei tentativi più organici, in ordine di tempo, è quello effettuato con
l’istituzione della la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, che
si era orientata nel senso della necessità della preventiva autorizzazione parla-
mentare per l’impiego delle forze armate all’estero nei casi in cui si trattasse
di operazioni non definibili tecnicamente come “guerra”. L’art. 100, par. 2, del
testo di riforma della Cost., nella versione finale trasmessa alle Camere (novem-
bre 1997), recitava: “La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo,
l’impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite
dalla Costituzione”. Era singolare che la “deliberazione” fosse richiesta solo ad
un ramo del Parlamento (al contrario della “deliberazione dello stato di guerra”
che restava prerogativa del Parlamento, cui spettava di decidere in seduta comu-
ne: art. 100, 1° comma). Evidentemente si era ritenuto opportuno non appesan-
tire troppo la “procedura autorizzativa” allo scopo di far fronte ad emergenze
richiedenti una celerità di soluzioni. Ma quello che qui più interessa è che la
Bicamerale aveva razionalizzato la prassi parlamentare in materia di invio di
corpi di truppa all’estero e aveva postulato l’intervento parlamentare.

