Page 233 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda             233



             rilevanza  è la norma cogente
             sul divieto  di aggressione. La
             norma  interna di adattamento
             impone  allo  stato  italiano  di
             non  ricorrere,  singolarmente  o
             insieme ad altri Stati, alla for-
             za armata che possa qualificarsi
             come aggressione e di non sti-
             pulare alleanze militari di natu-
             ra aggressiva.
                il parallelismo ha per og-
             getto anche le azioni vietate  e
             consentite dall’ordinamento in-          Ronzetti firma la Costituzione italiana
             ternazionale. Pertanto, saranno vietate le rappresaglie armate, ma sarà consentita
             la legittima difesa individuale e collettiva. Quanto alla legittima difesa preventiva,
             il suo possibile esercizio dipende dall’interpretazione data all’art. 51 della Carta
             delle Nazioni Unite nella sua configurazione di norma consuetudinaria. A nostro
             parere resta illecito l’intervento d’umanità, tranne che sia autorizzato dal Consi-
             glio di sicurezza delle Nazioni Unite, mentre è ammissibile l’intervento a prote-
             zione dei cittadini all’estero. A favore del primo non è possibile citare l’esistenza
             di una norma di diritto internazionale consuetudinario (la c.d. responsibility to
             protect non è altro che il dovere dello stato territoriale di non sottoporre coloro
             che vivono nel suo territorio a trattamenti inumani e degradanti e di non perpetrare
             il genicidio). A favore del secondo è invece possibile individuare una norma di
             diritto internazionale consuetudinario, che è sopravvissuta all’entrata in vigore
             della Carta delle Nazioni Unite.

             L’art. 11 della Costituzione e il raccordo con la Carta delle Nazioni Unite
                Come si è detto, l’art. 11 impone un raccordo con la Carta della Nazioni Unite,
             al fine di determinare se il ricorso alla forza armata sia legittimo oppure vietato. La
             legittima difesa, individuale e collettiva, è garantita dall’art. 51 della Carta delle
             Nazioni Unite, ma il suo contenuto è ancora oggetto di contrastanti interpretazioni
             in dottrina e nella prassi degli stati. Occorre anche dar conto dell’evoluzione ve-
             rificatasi nella stessa prassi dell’organizzazione mondiale, che ha condotto a con-
             cludere che l’uso della forza armata dagli stati individualmente considerati (sin-
             golarmente o associati in un’alleanza militare)  sia consentito non solo in caso di
             legittima difesa, ma anche quando l’uso della forza sia autorizzato dal Consiglio
             di sicurezza delle Nazioni Unite.

             a)  La legittima difesa
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