Page 233 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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III SeSSIone - L’ItaLIa repubbLIcana e La guerra fredda 233
rilevanza è la norma cogente
sul divieto di aggressione. La
norma interna di adattamento
impone allo stato italiano di
non ricorrere, singolarmente o
insieme ad altri Stati, alla for-
za armata che possa qualificarsi
come aggressione e di non sti-
pulare alleanze militari di natu-
ra aggressiva.
il parallelismo ha per og-
getto anche le azioni vietate e
consentite dall’ordinamento in- Ronzetti firma la Costituzione italiana
ternazionale. Pertanto, saranno vietate le rappresaglie armate, ma sarà consentita
la legittima difesa individuale e collettiva. Quanto alla legittima difesa preventiva,
il suo possibile esercizio dipende dall’interpretazione data all’art. 51 della Carta
delle Nazioni Unite nella sua configurazione di norma consuetudinaria. A nostro
parere resta illecito l’intervento d’umanità, tranne che sia autorizzato dal Consi-
glio di sicurezza delle Nazioni Unite, mentre è ammissibile l’intervento a prote-
zione dei cittadini all’estero. A favore del primo non è possibile citare l’esistenza
di una norma di diritto internazionale consuetudinario (la c.d. responsibility to
protect non è altro che il dovere dello stato territoriale di non sottoporre coloro
che vivono nel suo territorio a trattamenti inumani e degradanti e di non perpetrare
il genicidio). A favore del secondo è invece possibile individuare una norma di
diritto internazionale consuetudinario, che è sopravvissuta all’entrata in vigore
della Carta delle Nazioni Unite.
L’art. 11 della Costituzione e il raccordo con la Carta delle Nazioni Unite
Come si è detto, l’art. 11 impone un raccordo con la Carta della Nazioni Unite,
al fine di determinare se il ricorso alla forza armata sia legittimo oppure vietato. La
legittima difesa, individuale e collettiva, è garantita dall’art. 51 della Carta delle
Nazioni Unite, ma il suo contenuto è ancora oggetto di contrastanti interpretazioni
in dottrina e nella prassi degli stati. Occorre anche dar conto dell’evoluzione ve-
rificatasi nella stessa prassi dell’organizzazione mondiale, che ha condotto a con-
cludere che l’uso della forza armata dagli stati individualmente considerati (sin-
golarmente o associati in un’alleanza militare) sia consentito non solo in caso di
legittima difesa, ma anche quando l’uso della forza sia autorizzato dal Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite.
a) La legittima difesa

