Page 393 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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zioni Unite raccolsero questa linea e formularono un nuovo istituto amministra-
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tivo: il trusteeship system, o amministrazione fiduciaria , secondo cui «l’Autorità
che assume la responsabilità dell’amministrazione di un tale territorio, riconosce
la preminenza degli interessi dei suoi abitanti e accetta «come sacra missione,
l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema di pace e di sicurez-
za internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali
territori» (art.73). Il regime di amministrazione fiduciaria deve perseguire alcuni
obiettivi specifici, che la Carta stabilisce con l’articolo 76, tra cui rinsaldare la
pace e la sicurezza internazionale; promuovere il progresso politico, economico,
sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed
il loro progressivo avviamento all’autonomia o all’indipendenza, tenendo con-
to delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, etc.
Il sistema di amministrazione fiduciaria, in origine, fu influenzato dall’esercizio
di responsabilità verso i popoli colonizzati espresso da Edmund Burke già nel
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XVIII secolo , poi concettualmente ripreso dal mandate system della Società delle
Nazioni. La vera innovazione della teoria del trusteeship fu di affrancare la que-
stione coloniale dalla definizione riduttiva di dominio di un Paese su di un altro,
5 Il trusteeship o “affidamento”, nella disciplina giuridica anglosassone si riferisce al trust,
negozio disciplinato dal common law, che prevede la consegna, per mezzo di un pactum
fiduciae, di un bene, da parte di un proprietario, il grantor, a un soggetto, definito
fiduciario, nell’interesse di un soggetto terzo. Tuttavia, le Nazioni Unite traggono il
significato dalla traduzione del termine tutelle: esso non coincide con il concetto di trust,
in quanto quest’ultimo richiama il tema della responsabilità, mentre il civil law cui si
riferisce la tutelle rafforza il ruolo del tutore, ovvero dello Stato amministratore. Anche la
traduzione italiana di amministrazione fiduciaria, da fiducia (trust), appare inesatta, poiché
discende dal pactum fiduciae, che è una conseguenza del trust non tanto il trust stesso. Sul
tema: Meregazzi R., L’amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.), Giuffrè,
milano 1954.
6 Durante la guerra d’indipendenza americana, Burke si schierò a favore dei diritti
costituzionali civili dei coloni britannici in America. in tale occasione egli espresse la
prima formulazione dell’idea di trust in ambito coloniale: il dominio comportava il
dovere di esercitare il potere politico per il benessere dei sudditi e dunque figurava una
responsabilità nell’amministrazione delle colonie verso i popoli sottomessi. Edmund
Burke la espose chiedendo di dichiarare l’impeachment ai danni del governatore della
British India per aver domandato denaro al rajah di Varanasi, tradendo la responsabilità
amministrativa che la Gran Bretagna aveva verso l’india. Allora rappresentante dell’ala
conservatrice britannica, Burke si oppose anche alla tassazione arbitraria, imposta dal
governo londinese, difendendo l’autentico significato della Costituzione “non scritta”
britannica. L’obiettivo finale del politico inglese fu di evitare conseguenze nefaste di tale
politica nel panorama nordamericano, come la perdita delle colonie. Egli non fu, infatti,
favorevole all’indipendenza che queste dichiararono nel 1776, ma giudicò gli eventi come
una “guerra civile” interna all’Impero, dunque sanabile, a differenza di una rivoluzione
vera e propria, come quella francese. Cfr. Adams I., Ideology and politics in Britain today,
Manchester University Press, Manchester 1998.

