Page 393 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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             zioni Unite raccolsero questa linea e formularono un nuovo istituto amministra-
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             tivo: il trusteeship system, o amministrazione fiduciaria , secondo cui «l’Autorità
             che assume la responsabilità dell’amministrazione di un tale territorio, riconosce
             la preminenza degli interessi dei suoi abitanti e accetta «come sacra missione,
             l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema di pace e di sicurez-
             za internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali
             territori» (art.73). Il regime di amministrazione fiduciaria deve perseguire alcuni
             obiettivi specifici, che la Carta stabilisce con l’articolo 76, tra cui rinsaldare la
             pace e la sicurezza internazionale; promuovere il progresso politico, economico,
             sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed
             il loro progressivo avviamento all’autonomia o all’indipendenza, tenendo con-
             to delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, etc.
             Il sistema di amministrazione fiduciaria, in origine, fu influenzato dall’esercizio
             di responsabilità verso i popoli colonizzati espresso da Edmund Burke già nel
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             XVIII secolo , poi concettualmente ripreso dal mandate system della Società delle
             Nazioni.  La vera innovazione della teoria del trusteeship fu di affrancare la que-
             stione coloniale dalla definizione riduttiva di dominio di un Paese su di un altro,

             5   Il trusteeship o “affidamento”, nella disciplina giuridica anglosassone si riferisce al trust,
                negozio disciplinato dal common law, che prevede la consegna, per mezzo di un pactum
                fiduciae,  di  un  bene,  da  parte  di  un  proprietario,  il        grantor,  a  un  soggetto,  definito
                fiduciario,  nell’interesse  di  un  soggetto  terzo.  Tuttavia,  le  Nazioni  Unite  traggono  il
                significato dalla traduzione del termine tutelle: esso non coincide con il concetto di trust,
                in  quanto  quest’ultimo  richiama  il  tema  della  responsabilità,  mentre  il  civil  law  cui  si
                riferisce la tutelle rafforza il ruolo del tutore, ovvero dello Stato amministratore. Anche la
                traduzione italiana di amministrazione fiduciaria, da fiducia (trust), appare inesatta, poiché
                discende dal pactum fiduciae, che è una conseguenza del trust non tanto il trust stesso. Sul
                tema: Meregazzi R., L’amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.), Giuffrè,
                milano 1954.
             6   Durante  la  guerra  d’indipendenza  americana,  Burke  si  schierò  a  favore  dei  diritti
                costituzionali civili dei coloni britannici in America.  in tale occasione egli espresse la
                prima formulazione dell’idea  di trust in ambito coloniale:  il dominio comportava il
                dovere di esercitare il potere politico per il benessere dei sudditi e dunque figurava una
                responsabilità  nell’amministrazione  delle  colonie  verso  i  popoli  sottomessi.  Edmund
                Burke  la  espose  chiedendo  di  dichiarare  l’impeachment  ai  danni  del  governatore  della
                British India per aver domandato denaro al rajah di Varanasi, tradendo la responsabilità
                amministrativa che la Gran Bretagna aveva verso l’india. Allora rappresentante dell’ala
                conservatrice  britannica,  Burke  si  oppose  anche  alla  tassazione  arbitraria,  imposta  dal
                governo  londinese,  difendendo  l’autentico  significato  della  Costituzione  “non  scritta”
                britannica. L’obiettivo finale del politico inglese fu di evitare conseguenze nefaste di tale
                politica nel panorama nordamericano, come la perdita delle colonie. Egli non fu, infatti,
                favorevole all’indipendenza che queste dichiararono nel 1776, ma giudicò gli eventi come
                una “guerra civile” interna all’Impero, dunque sanabile, a differenza di una rivoluzione
                vera e propria, come quella francese. Cfr. Adams I., Ideology and politics in Britain today,
                Manchester University Press, Manchester 1998.
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