Page 397 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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priva ancora di status di membro dell’ONU . Fu l’unico caso in cui la tutela di un
territorio venne affidata a una potenza coloniale sconfitta.
Il 21 novembre 1949, nella 250ª seduta plenaria, l’Assemblea Generale dell’O-
NU si pronunziò a favore dell’indipendenza della Somalia, realizzata attraverso
un periodo transitorio di amministrazione italiana. Le clausole dell’Accordo, en-
trato in vigore il 2 dicembre 1950, stabilirono le modalità, gli obblighi e i fini da
perseguire per l’Autorità amministratrice italiana nel territorio somalo. Sin dal
principio, l’accordo presentò una prima regola che sancì l’unicità del mandato
italiano in Somalia. L’obbligo principale fu di curare il progresso, il benessere,
l’ordine e la difesa della popolazione del territorio, fornendole le basi per gestire
l’amministrazione dello stato ed essere in grado di autogovernarsi alla scadenza
del mandato. Diversamente da altri mandati fiduciari previsti dalle Nazioni Unite,
in questo si statuì un termine di decadenza di dieci anni dopo i quali il territorio
amministrato sarebbe diventato uno stato sovrano indipendente. Ai sensi dell’ar-
ticolo 25 dell’Accordo, almeno diciotto mesi prima dello scadere dello stesso,
l’italia avrebbe dovuto presentare al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria un
piano di trasferimento di tutte le funzioni governative a un governo indipendente
regolarmente costituito nel territorio.
Di particolare rilievo, fu l’articolo 6 che affidò all’Italia il ruolo di sviluppare
il Corpo delle Forze Armate somale, nei limiti e secondo gli obbiettivi fissati dalla
Carta delle Nazioni Unite, secondo la quale il territorio somalo avrebbe dovuto
contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Venne
inoltre previsto che l’Italia potesse estendere le proprie leggi nel territorio somalo,
qualora fossero state compatibili con il percorso svolto. Le successive disposizioni
del documento riguardarono il Consiglio consultivo composto dai rappresentanti
delegati al controllo dell’attività dell’Afis e sancirono le limitazioni all’alienazio-
ne dei diritti fondiari e alcune disposizioni in materia di lavori pubblici e servizi.
Il decimo articolo sancì l’adozione, da parte dell’Afis, della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, redatta dall’Assemblea Generale dell’ONU il 10
dicembre 1948, come ideale da raggiungere nel territorio. Oltre ai diritti, l’Alle-
gato dispose ulteriori oneri per l’Afis, tra cui fornire la Somalia di uno statuto di
12 Sul tema: Karp M., The Economics of Trusteeship in Somalia, Boston, Boston University
Press, 1960 ; Morone A., L’ONU e l’amministrazione fiduciaria dell’Italia in Somalia.
Dall’idea all’istituzione del trusteeship, in «Italia contemporanea», 242, 2006; idem,
L’ultima colonia. Come l’Italia è tornata in Africa (1950-1960), Roma-Bari, Laterza, 2011;
Raggi C.G., L’amministrazione fiduciaria internazionale, Milano, Giuffrè, 1950. Ministero
degli Affari Esteri, L’amministrazione fiduciaria della Somalia e i rapporti dell’Italia con la
Repubblica somala. Relazione presentata al Parlamento italiano dal ministro degli Affari
Esteri Onorevole Antonio Segni, Ministero degli Affari Esteri, Roma, 1961; Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Italia e Somalia: dieci anni di collaborazione, Presidenza del
Consiglio dei Ministri servizio informazioni, Roma, 1962.

