Page 398 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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             cittadinanza per assicurare la protezione diplomatica e consolare all’estero. L’Al-
             legato previde inoltre la nomina di un Consiglio territoriale rappresentativo della
             popolazione locale, formato quindi da autoctoni. Si sancì inoltre la partecipazione
             degli stessi alla funzione giudiziaria.
                 La strategia dei Paesi amministratori accolse l’argomento della risoluzione
             dell’Assemblea Generale sul piano formale, sebbene desiderasse evitare che si
             venissero a costituire presso il trusteeship Council due delegazioni differenti, una
             della potenza amministratrice e una in rappresentanza della popolazione autocto-
             na, come avrebbero voluto i Paesi anticoloniali. Pertanto, adducendo come moti-
             vazione ufficiale che non vi fossero elementi idonei a rappresentare la Somalia nel
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             Consiglio di tutela , ci si limitò ad ammettere dei rappresentanti locali all’interno
             delle delegazioni dei Paesi amministratori, con compiti limitati. L’Italia seguì la
             linea delle Potenze amministratrici e costituì per la Somalia la propria delegazio-
             ne, ma data la sua particolare posizione, non si espresse con una dichiarazione
             ufficiale in merito all’opportunità di non coinvolgere elementi locali, né d’altro
             canto usò particolare rapidità nell’ammettere tali rappresentanti somali nella pro-
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             pria delegazione, come fecero invece altri Paesi .
                Un’ulteriore  eccezione  caratterizzò  il  caso  somalo,  distinguendolo  da  altre
             situazioni di tutela o amministrazione fiduciaria di territori coloniali o non au-
             tonomi . Secondo la consuetudine, le tutele venivano sottoposte agli assetti am-
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             ministrativi e ai ministeri delle Potenze amministratrici, che erano propriamente
             Potenze coloniali. Nei casi di contiguità territoriale delle terre sotto tutela, queste
             avrebbero potuto anche essere gestite in maniera congiunta, come fu per il Togo
             e il Camerun e il Ruanda-Urundi. Tale impostazione si basò su un’interpretazio-
             ne estensiva della clausola prevista in tutte le convenzioni fiduciarie, per cui un
             Paese amministratore aveva la facoltà di governare il territorio in “unione doga-
             nale, fiscale o amministrativa” con altri territori. La situazione venutasi a creare


             13  Una considerazione che entra in contraddizione con il principio stesso del trusteeship, come
                fa notare Antonio Morone. In Morone A, LONU e l’amministrazione fiduciaria dell’Italia
                in Somalia., cit.
             14  «In relazione alle direttive di codesto Ministero, è stato detto che in linea di massima siamo
                favorevoli, in vista anche della speciale condizione della Somalia, ad includere un qualche
                elemento autoctono nella delegazione purché si tratti di persona in grado di dare un fattivo
                contributo»  Telespresso n. 202/128 del 27 gennaio 1953, dalla Rappresentanza diplomatica
                italiana presso le Nazioni Unite al Mae, in ASMAE, Afis, b. 1, fascicolo 45.
             15  A titolo d’esempio si  citano i mandati Togo francese, il Togo inglese e il Ruanda-Urundi
                belga,Camerun  francese  e  il  Camerun  inglese,  la  Nuova  Guinea  che  andò  alla  Nuova
                Zelanda e le Samoa Occidentali all’Australia. Le convenzioni fiduciarie furono approvate
                dall’Assemblea Generale il 13 dicembre 1946.  Nel 1947 fu approvata la convenzione che
                affidava Nauru all’autorità congiunta di Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Australia, mentre
                lo stesso anno le isole del Pacifico sotto mandato giapponese, furono affidate agli Stati
                Uniti.
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