Page 428 - Le donne nel primo conflitto mondiale - Dalle linee avanzate al fronte interno: La grande guerra delle italiane - Atti 25-26 novembre 2015
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LE DONNE NEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 428
te le vite delle cittadine del Lombardo Veneto e della Toscana, i due stati preunitari in
cui l’autorizzazione maritale era ormai inesistente da più di mezzo secolo.
Tuttavia l’accoglimento di questo istituto nel nuovo codice civile italiano, fu il ri-
sultato di un intenso dibattito. Pisanelli, ministro della Giustizia, nel suo Progetto del
primo libro del nuovo codice civile, aveva completamente escluso l’autorizzazione ma-
ritale, criticando l’istituto sotto diversi punti di vista. Questa figura giuridica, a detta di
Pisanelli, poteva avere un qualche senso in sistemi giuridici in cui vigeva la comunione
dei beni tra coniugi, come appunto nell’ordinamento francese, mentre non ne aveva
alcuno laddove nel matrimonio operasse un regime di separazione dei beni, in linea con
la tradizione giuridica della penisola italiana. Pisanelli si domandava inoltre quali fossero
i «reali benefizi» dell’autorizzazione giacché «se la concordia regna fra i coniugi, tutti gli atti sono
regolati da consenso comune [...], ma se vien meno la pace domestica, l’autorizzazione maritale diventa
un’arma di violenza nelle mani del marito». Non solo, ma poiché «la moglie cercherà rifugio nei
tribunali, l’ultima conseguenza di questa disposizione della legge sarà la separazione dei coniugi», ecco
che si giungerà alla distruzione della comunità domestica, «lo sperpero e la rovina delle fami-
glie» fonte di disordine sociale, morale e politico. 5
Si tenga presente che le perplessità sollevate da Pisanelli non erano il frutto di
una sentita campagna femminista, tanto che il ministro si batteva affinché nel nuo-
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vo codice si prevedesse il divieto di ricerca della paternità, egli intendeva eliminare
l’autorizzazione per uno scopo differente, preservare l’equilibrio familiare. Il guar-
dasigilli sosteneva infatti una netta distinzione dei ruoli coniugali, ma riteneva che la
gerarchia delle mura domestiche, doveva realizzarsi spontaneamente, senza ricorrere
a previsioni legislative: «il marito sarà il naturale consultore della moglie senza che la legge lo
imponga». Imporre l’autorizzazione maritale nel codice civile avrebbe finito a suo dire,
per far saltare gli equilibri esistenti, fornendo alla donna uno spunto per pretendere
inopportune rivendicazioni.
La Commissione del Senato, composta da magistrati e consiglieri di Stato, era di
un diverso avviso, l’istituto doveva essere previsto nel nuovo codice per poterlo esten-
dere a tutta la penisola, prevedendo tuttavia fattispecie meno rigide di quelle discipli-
nate in alcuni dei codici preunitari, come quello sabaudo e borbonico, e in quello fran-
cese. Con questi intenti, il controprogetto della Commissione, si presentava dunque
come una via intermedia tra la soluzione francese e quella austriaca. Qualora l’istituto
5 Relazione sul progetto del I libro del codice civile, presentato al Senato dal ministro Pisanelli nella
tornata del 15 novembre 1863.
6 Bonzanigo R., Studio sulla condizione giuridica dei figli illegittimi, Tipografia Salvioni, Bellinzona, 1891, p. 71.
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