Page 427 - Le donne nel primo conflitto mondiale - Dalle linee avanzate al fronte interno: La grande guerra delle italiane - Atti 25-26 novembre 2015
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V Sessione: WORKSHOP STUDENTI E GIOVANI RICERCATORI                        427


             Il Codice civile italiano fu promulgato nel gennaio del 1865 (anche noto come “Co-
          dice Pisanelli” dal nome dell’ex guardasigilli che ne fu relatore in Parlamento) ed entrò
          in vigore il 1° gennaio 1866. Per le donne italiane, la scelta di questo indirizzo politi-
          co significò un mancato progresso; infatti la donna nel Code Civil, a differenza che
          nell’ABGB, era sottoposta a fortissime restrizioni nell’esercizio dei suoi diritti civili e di
          quelli politici.

          Come cambiano i diritti civili delle donne Italiane dopo il 1866

             Seguire l’impostazione del Code Civil comportò l’accoglimento di un istituto, re-
          datto in nome della stabilità familiare, che impediva alla donne sposate di compiere in
          autonomia atti dalle rilevanti conseguenze giuridiche: l’autorizzazione maritale. Questa
          figura giuridica, era già stata introdotta anche in alcuni dei Regni preunitari, che aveva-
          no impostato i loro codici civili secondo il modello francese, ma era invece inesistente
          nel Lombardo Veneto e nel Gran Ducato di Toscana, i cui due codici civili che erano
          di ispirazione austriaca. Molto evidente era la contrapposizione tra i due modelli nelle
          dichiarazioni di Napoleone, che si esprimeva in questi termini nei confronti della donna
          maritata: il marito è «giudice sovrano e assoluto dell’onore della famiglia» al punto che «il “dovere
          coniugale” autorizza il marito a ricorrere alla violenza, nei limiti tracciati dalla “natura”, dai costumi
          e dalla legge, purché non si tratti di atti contrari al fine legittimo del matrimonio». 4
             L’autorizzazione maritale nel Code Civil era disciplinata al capo VI (Dei Diritti e
          Doveri dei coniugi), in particolare agli art. 215 e ss. «La moglie non può stare in giudizio senza
          l’autorizzazione del marito, quand’anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in
          comunione, o fosse separata di beni». Posto che «l’autorizzazione del marito non è necessaria allorché la
          moglie è assoggettata ad inquisizione criminale o di polizia», si specifica che «la donna […] non può
          donare, alienare, ipotecare, acquisire, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all’atto, o
          presti il suo consenso per iscritto». Se non autorizzata dal marito (o dal giudice) era prescritto
          che la donna non potesse fare donazioni né riceverne, non poteva vendere, comprare,
          obbligarsi, acquisire crediti o stare in giudizio. Ad eccezione delle piccole spese o per gli
          atti di comune amministrazione, ogni atto necessitava dell’intervento del coniuge.
             Il codice civile italiano, ricalcando gli art. 130 del codice sardo e 206 del codice bor-
          bonico, esempi di arretratezza culturale che si fondavano sulle disposizioni del Code
          Civil, dimostrò di privilegiare un modello familiare fortemente patriarcale. L’estensione
          dell’istituto dell’autorizzazione maritale a tutto il Regno d’Italia, influenzò negativamen-

          4  N. Arnaud-Duc, Le contraddizioni del diritto, in G. Fraisse, M. pierrot (a cura di), Storia delle donne.
             L’Ottocento, Laterza, Roma - Bari, 1991, p. 74.







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