Page 430 - Le donne nel primo conflitto mondiale - Dalle linee avanzate al fronte interno: La grande guerra delle italiane - Atti 25-26 novembre 2015
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LE DONNE NEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE                                      430


          sua capacità d’agire, in gergo giuridico l’idoneità a porre in essere in autonomia, atti e
          negozi giuridici; poiché la donna non poteva, secondo l’art. 134 del nuovo codice civile
          italiano, accendere ipoteche, fare acquisti, donazioni senza la preventiva autorizzazione
          del marito. Con le suddette disposizioni la donna maritata era considerata al pari di un
          minore o un incapace, soggetti per cui la capacità d’agire era naturalmente ed espressa-
          mente limitata dallo Stato. Nascevano pertanto vastissime contraddizioni, c’era dispa-
          rità di trattamento non solo nel rapporto uomo donna, ma anche tra le donne stesse,
          poiché il codice che tanto voleva preservare i valori di una società fondata sulla famiglia
          patriarcale, finiva paradossalmente per porre in una posizione privilegiata invece tutte le
          donne sole, non sposate o separate. Dunque colei che avesse scelto la vita coniugale, si
          sarebbe in tal modo posta in una condizione di inferiorità rispetto ad ogni altra donna
          nubile. Ecco come la parità di genere veniva sacrificata ancora di più all’interno del ma-
          trimonio, in quell’assetto familiare tipico dell’Ottocento, da cui, nonostante il rinnovato
          quadro storico, non ci si voleva discostare. Bisognava dunque scegliere se essere mogli
          e madri o persone.
             Il codice civile italiano prevedeva moltissime altre disposizioni che ponevano la
          donna maritata subordinata su un piano civilistico rispetto a quello del coniuge. Si veda
          l’art. 150 «La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono,
          e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l’azione di separazione per
          l’adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo,
          oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie». La moglie
          poteva chiedere la separazione per adulterio solo in specifici casi previsti dalla legge,
          che inequivocabilmente attribuivano meno valore alla dignità della moglie tradita. Tutto
          questo poiché si considerava meno perturbante per l’equilibrio familiare, l’adulterio del
          marito piuttosto che quello della moglie, la quale in caso di gravidanza extra coniugale,
          con l’introduzione di figli illegittimi in casa, avrebbe compromesso molto più seriamen-
          te alla conservazione del matrimonio. Altri margini di discriminazione sono ravvisabili
          nel ruolo che la legge assegnava alle madri nei confronti della prole, sottoposta alla sola
          patria potestà del marito. Ma tutti questi aspetti furono oggetto di revisione in tempi
          successivi e non attengono alla nostra indagine. L’autorizzazione maritale è un istituto
          su cui la ricerca si concentra poiché fu proprio a seguito della prima guerra mondiale,
          che questa figura giuridica fu abrogata.














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