Page 429 - Le donne nel primo conflitto mondiale - Dalle linee avanzate al fronte interno: La grande guerra delle italiane - Atti 25-26 novembre 2015
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V Sessione: WORKSHOP STUDENTI E GIOVANI RICERCATORI                        429


          fosse stato cancellato «L’unità e tale comunione si troverebbero esposte a continue e pericolose
          perturbazioni, ove la moglie potesse agire, circa i suoi beni, in modo affatto indipendente dal marito».
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             Opposizioni all’introduzione dell’istituto, più convinte di quelle di Pisanelli, prove-
          nivano da Mancini, Precerutti e da alcuni esponenti di destra come Annibale Ninchi e
          Giuseppe Massari, che riteneva «capirei che, se non ci fosse in Italia esempio d’una legislazione
          diversa, si fosse proceduto come si è proceduto. Mi spiace dover ricorrere ad un esempio straniero, ma
          tutti sappiamo che la legislazione austriaca assegna alla donna maggiori prerogative di quelle che sven-
          turatamente loro attribuisce il codice che ora ci si propone. Il codice che ha avuto vigore in Lombardia
          per tanti anni ha potuto produrre inconvenienti, ma non credo che in complesso gli abitanti di quel paese
          se ne siano trovati male. Mi pare che volendo fare dell’unificazione, sarebbe stato meglio di togliere il
          tipo più largo, più liberale, anziché il tipo più ristretto. [...] Con il codice che ora è sottoposto alla nostra
          approvazione noi veniamo a fare un regresso». 8
             Prevalse la posizione della Commissione del Senato, il frutto di questo complesso
          dibattito fu l’introduzione dell’istituto francese, cui si applicavano però alcune eccezioni.
          Questo era il testo dell’art. 134 del nuovo codice civile: « La moglie non può donare, alienare
          beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè
          transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l’autorizzazione del marito. Il marito può
          con atto pubblico dare alla moglie l’autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo
          a lui il diritto di rivocarla.» All’art. 135 c.c. erano previste le eccezioni: «L’autorizzazione del
          marito non è necessaria: 1° Quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno
          di carcere, durante l’espiazione della pena; 2° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del
          marito; 3° Quando la moglie eserciti la mercatura».
             Nei vari studi che si sono succeduti sull’argomento, si è definita l’autorizzazione
          maritale una limitazione della capacità giuridica della donna, che nel linguaggio giuridico
          si intende come quella capacità, che si acquisisce alla nascita e si perde con la morte, di
          essere titolari di diritti e doveri civili e politici. L’autorizzazione maritale non negava alla
          donna la titolarità del diritto di proprietà dei suoi beni, ma lo comprimeva, limitando
          la disponibilità di quei beni, una componente fondamentale del diritto di proprietà.
          La donna maritata subiva dunque sì una limitazione della sua capacità giuridica, ma
          nel concreto l’autorizzazione maritale andava a ledere più fortemente quella che era la


          7  Relazione della Commissione del Senato (tornata 16 giugno 1864) sul progetto del codice civile
             del Regno d’Italia presentato dal ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 16
             novembre 1863.
          8  Camera A. P. . Discussioni, tornata 11 febbraio 1865; il Massari, deputato di Bari, era un illustre
             esponente della Destra, formatosi alla scuola giuridica napoletana.







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