Page 439 - Le donne nel primo conflitto mondiale - Dalle linee avanzate al fronte interno: La grande guerra delle italiane - Atti 25-26 novembre 2015
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V Sessione: WORKSHOP STUDENTI E GIOVANI RICERCATORI                        439


          fruibile dalle donne sposate, il diritto di proprietà nel suo complesso, composto di tito-
          larità e disposizione dei beni. Proprio quel diritto di proprietà che era stato considerato
          l’elemento fondante di uno stato liberale e che fino ad allora era stato un privilegio per
          poche.
             Tuttavia con la legge del 1919 non si riconosceva piena capacità giuridica alla donna
          italiana, poiché, ricordiamo, questa significava essere titolare di diritti e doveri, civili e
          politici. La sfera dei diritti politici per l’intero complesso delle donne italiane, maritate e
          non, commercianti e non, restò completamente inaccessibile fino alla fine del secondo
          conflitto mondiale. Così la Commissione composta da autorevoli giuristi, quali Mortara,
          Scialoja, Bensa, Del Giudice, che aveva esaminato la proposta del 1917, sulla capacità
          giuridica della donna, aveva deciso di rimandare ancora una volta la questione del voto
          femminile, che avrebbe reso troppo difficile affrontare una riforma invece necessaria.
          Dovendo parlare di capacità giuridica, si doveva però risolvere la questione dell’accesso
          delle donne alle professioni liberali e agli impieghi pubblici. L’art. 7 della legge 1176
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          del 1919,  ammetteva le donne “a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed
          a coprire tutti i pubblici impieghi” ad esclusione di “quelli che implicano poteri pubblici giurisdi-
          zionali, o l’esercizio dei diritti o potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello stato”. Su
          emendamento dell’ On. Facta era stato fatto inserire all’art. 7 il rinvio ad un successivo
          regolamento, in cui doveva essere esplicitato l’elenco completo degli impieghi e funzioni
          da cui le donne dovevano essere escluse.
             Il regolamento n. 39 del marzo 1920, fu emanato e deluse di molto le aspettative dei
          movimenti femministi in Italia, poiché oltre ad essere comprensibilmente impedito alle
          donne di far parte del corpo militare dello Stato, cosa che avvenne solo nel 2000, esse
          venivano escluse da tutte le carriere direttive dello Stato, come direttore generale, ragio-
          niere generale, prefetto, ministro, commissario e vice commissario generale dell’emigra-
          zione, consorzi, istituti di emissione e servizi del tesoro. Si affermava l’ammissibilità alla
          carica di segretario comunale e membro della Giunta provinciale amministrativa, da cui
          però verranno repentinamente escluse sotto dittatura fascista. Inoltre era loro negato
          l’accesso ad una carriera qualsiasi, dunque anche amministrativa o di interprete, nei
          seguenti luoghi di lavoro: per conto del Consiglio di Stato, nella magistratura, Corte dei
          Conti, nei tribunali, preture, personale per la pubblica sicurezza, ambiente diplomatico
          e consolare, guardia di finanza, economati, personale navigante ferrovie dello Stato,
          corpo forestale. Nella relazione della Commissione Mortara, allora ministro della Giu-

          26  Galoppini A. M., Il lungo viaggio verso la parità, i diritti civili e politici delle donne dall’Unità ad oggi, Zani-
             chelli, Bologna, 1980, p. 234.







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