Page 191 - Il 1917 l'anno della svolta - Atti 25-26 ottobre 2017
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II SeSSIone - Il 1917. ASpettI mIlItArI 191
Il carabiniere ausiliario
La grande novità del 1917 fu l’istituzione di una nuova figu-
ra di militare dell’Arma: il Carabiniere ausiliario.
Si trattava di un Carabiniere, quello ausiliario, arruolato tra il
personale di truppa dell’Esercito più affidabile per requisiti in gra-
do di coadiuvare il carabiniere effettivo nello svolgimento dei
quotidiani compiti d’istituto.
Già nel febbraio 1917 il Ministero della Guerra emanò
la circolare n. 2300-G ad oggetto Assunzione in servizio
di Carabinieri ausiliari, preannunciando il provvedimento
legislativo teso all’arruolamento di “un ragguardevole nu-
mero di caporali e soldati di qualunque arma e corpo, classe
e categoria […] nell’Arma dei Carabinieri Reali, quali Cara-
binieri ausiliari”. Tra le norme generali per il reclutamento
nell’Arma era stabilito che gli stessi sarebbero rimasti “in
servizio nell’Arma in qualità di Carabinieri ausiliari per
sei mesi oltre il giorno in cui sarà conclusa la pace” e che
avrebbero avuto “la divisa del Carabiniere a piedi, il relativo
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grado militare (caporale) e tutte le altre prerogative” . Il Co-
mando Supremo emanò lo stesso giorno Lo stesso giorno
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un’analoga circolare ad oggetto Trasferimento di militari di
truppa nei CC.RR.. Nella seconda parte della circolare for-
niva istruzioni ai comandi Carabinieri competenti, tese ad
accelerare le operazioni anche attraverso “le opportune in-
formazioni sulla condotta militare, sull’indole e sul grado
di intelligenza di ciascuno ai rispettivi comandanti”, nonché
dell’idoneità fisica, provvedendo così all’invio delle infor-
mazioni raccolte ai comandi di legione per velocizzare,
13 I requisiti generali erano costituiti dalla statura (non inferiore a 165 cm), il fisico robusto, la
capacità di sopportare le fatiche dell’Arma dei Carabinieri, essere di buona condotta, con in-
telligenza pronta, “saper fare la propria firma” e trovarsi in servizio sotto le armi da almeno un
anno. Veniva data preferenza a coloro i quali “si trovano da maggior tempo presso l’Esercito
operante, appartengano alle carie specialità della fanteria, od abbiano conseguito ricompense
al valore militare ovvero riportato ferite. Dovranno riunire i requisiti necessari per far parte
dell’Arma dei Carabinieri Reali, essere celibi o vedovi senza prole”. Inoltre, ove gli arruolati
come Carabinieri ausiliari avessero voluto transitare nel ruolo di Carabiniere effettivo, avreb-
bero perso il premio previsto all’atto del congedo (250 lire) ma, in compenso, il limite di età
per l’arruolamento come effettivi sarebbe stato elevato, solamente per loro, a 30 anni.
14 AUSSME, Fondo M7, circolari vari uffici, serie Comando Supremo - Ufficio ordinamento
e mobilitazione, b. 34, circolare n. 64000 Comando Supremo - Riparto Operazioni – Ufficio
Ordinamento e Mobilitazione.