Page 588 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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PROBLEMI  DELLA  GIUSTIZIA                                        587

                    Ma ben difforme  trattamento ebbero  i  15  giovani tratti al giudizio
               dell' Allied  Military Court di  Palermo,  presieduta  dal  colonnello  statuni-
               tense Pollock,  imputati di  ricostituzione del partito fascista  (messo  fuori
               legge  dalla  Proclamation  n.  7)  di  spionaggio e  sabotaggio.  Quest'ultimo
               era stato consumato con il taglio di alcuni fili  telefonici delle trasmissioni
               militari. La  Corte si  convinse che i dilettanteschi complotti non avevano
               creato  un  apprezzabile  pericolo  per le  operazioni  militari.
                    Ritenne  che  il  sabotaggio  fosse  stato  commesso  dal  solo  capo  della
               congrega,  il  ventiquattrenne Salvatore  Bramante,  senza  intesa  con  i  più
               giovani suoi compagni. Lo  condannò a morte ed inflisse pesanti pene de-
               tentive agli  altri imputati.  Ne assolse  due,  e la  fucilazione  del  Bramante
               venne sospesa. Due anni dopo e,  finita la guerra, tutti i condannati otten-
               nero  la  libertà.

                    Analogo  processo  nel  maggio  1944 fu  trattato  dalla  Corte  militare
               alleata di Lecce a carico di trentacinque giovani, in massima parte prove-
               nienti  dai  gruppi  universitari  del  tempo  fascista.
                    Anche in questo caso pesanti erano le accuse: sabotaggio, detenzione  ·
               d'armi, ricostituzione del partito fascista.  Ma i fatti  risultarono di mode-
               sta entità di danno e di pericolo. Era ormai dissipata l'atmosfera di ranco-
               re  e  di  diffidenza  che  caratterizzava  i  comandi  alleati  nei  primi  mesi
               dell'occupazione. E i giudici militari furono ancora una volta clementi con-
               dannando a  miti pene detentive solo  i dirigenti di  quella comitiva di co-
               spiratori dilettanti.  Analogamente, come si  è già visto,  si  comportò sette
               mesi  dopo  il  Tribunale  militare  di  guerra  italiano  di  Catanzaro.
                    Le inchieste preliminari ai giudizi celebrati dalle Corti militari furo-
               no svolte con equilibrio, senza violenze e ancor meno con l'uso di torture
               fisiche da servizi segreti della Military Police, composta di soldati che con
               facilità manovravano il bastone di gomma, di cui erano muniti e che spes-
               so  usavano  anche  sulle  spalle  dei  loro  commilitoni  ùbriachi.
                    Il Quartiere generale anglo-americano alleato nella primavera del 1944
               dispose che nelle  province restituite all'amministrazione del governo ita-
               liano  fosse  ripristinata  la  competenza  dell'Autorità  giudiziaria  italiana
               anche in materia di reati commessi ai danni degli eserciti alleati e dei loro
               militari. Riservò alle proprie Corti la facoltà di avocare in casi opportuni
               il giudizio per singoli reati, applicando le leggi penali italiane. Con D .L.L.
               20.7.1944 n.  160 furono  dettate le  norme per l'attuazione di tali  dispo-
               stzwnt.








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