Page 588 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
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PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 587
Ma ben difforme trattamento ebbero i 15 giovani tratti al giudizio
dell' Allied Military Court di Palermo, presieduta dal colonnello statuni-
tense Pollock, imputati di ricostituzione del partito fascista (messo fuori
legge dalla Proclamation n. 7) di spionaggio e sabotaggio. Quest'ultimo
era stato consumato con il taglio di alcuni fili telefonici delle trasmissioni
militari. La Corte si convinse che i dilettanteschi complotti non avevano
creato un apprezzabile pericolo per le operazioni militari.
Ritenne che il sabotaggio fosse stato commesso dal solo capo della
congrega, il ventiquattrenne Salvatore Bramante, senza intesa con i più
giovani suoi compagni. Lo condannò a morte ed inflisse pesanti pene de-
tentive agli altri imputati. Ne assolse due, e la fucilazione del Bramante
venne sospesa. Due anni dopo e, finita la guerra, tutti i condannati otten-
nero la libertà.
Analogo processo nel maggio 1944 fu trattato dalla Corte militare
alleata di Lecce a carico di trentacinque giovani, in massima parte prove-
nienti dai gruppi universitari del tempo fascista.
Anche in questo caso pesanti erano le accuse: sabotaggio, detenzione ·
d'armi, ricostituzione del partito fascista. Ma i fatti risultarono di mode-
sta entità di danno e di pericolo. Era ormai dissipata l'atmosfera di ranco-
re e di diffidenza che caratterizzava i comandi alleati nei primi mesi
dell'occupazione. E i giudici militari furono ancora una volta clementi con-
dannando a miti pene detentive solo i dirigenti di quella comitiva di co-
spiratori dilettanti. Analogamente, come si è già visto, si comportò sette
mesi dopo il Tribunale militare di guerra italiano di Catanzaro.
Le inchieste preliminari ai giudizi celebrati dalle Corti militari furo-
no svolte con equilibrio, senza violenze e ancor meno con l'uso di torture
fisiche da servizi segreti della Military Police, composta di soldati che con
facilità manovravano il bastone di gomma, di cui erano muniti e che spes-
so usavano anche sulle spalle dei loro commilitoni ùbriachi.
Il Quartiere generale anglo-americano alleato nella primavera del 1944
dispose che nelle province restituite all'amministrazione del governo ita-
liano fosse ripristinata la competenza dell'Autorità giudiziaria italiana
anche in materia di reati commessi ai danni degli eserciti alleati e dei loro
militari. Riservò alle proprie Corti la facoltà di avocare in casi opportuni
il giudizio per singoli reati, applicando le leggi penali italiane. Con D .L.L.
20.7.1944 n. 160 furono dettate le norme per l'attuazione di tali dispo-
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