Page 164 - GUIDA AGLI ARCHIVI DELL’UFFICIO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE
P. 164

PARTE PRIMA - L’UFFICIO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE

                             Nei documenti attestanti il pensiero del Gruppo di lavoro emerge anche quello
                             dell’Ufficio storico dell’Aeronautica che affermava di consentire agli studiosi “l’ac-

                             cessibilità alla documentazione senza particolare vincoli” e di attenersi “alle di-
                             sposizioni di legge vigenti in merito agli Archivi storici in generale, per quanto
                                                                                                         227
                             riguarda[va] la consultabilità della documentazione di particolari caratteristiche” .
                             I vincoli previsti dalla normativa archivistica del 1963 228  si ritenevano giustificabili
                             – dunque necessari e da non diminuire – sia per garantire obiettività all’indagine

                                                                                                         229
                             storica che per evitare pregiudizi, materiali o morali, a istituzioni o individui ;
                             competeva poi ai capi degli uffici storici autorizzare la consultazione anticipata,
                             sentite caso mai le superiori autorità e dopo aver verificato il grado di riservatezza

                                                                                                         230
                             dei documenti sulla politica interna o estera dello Stato o su situazioni personali .



                             227  Comunicazione Stato maggiore Aeronautica, Ufficio storico, 15 nov. 1967, prot. n. SMA/61/
                             1046/G-18, “Consultazione degli Archivi storici militari”, a firma del capo Ufficio storico, col.
                             Luigi Straulino, indirizzata allo Stato maggiore della Difesa, Segret.[eria] interforze per il coordi-
                             namento uffici storici di FA, in AUSAM, Ufficio storico della Regia aeronautica poi dell’Aero-
                             nautica militare, b. 3, fasc. 38. Inoltre, cfr. “Relazione”, s.d. [1968], senza firma ma certamente a
                             cura del capo Ufficio storico dell’Aeronautica, il gen. Lucio Emilio Aurelio, in AUSAM, Ufficio
                             storico della Regia aeronautica poi dell’Aeronautica militare, b. 2, fasc. 6. Su questo argomento
                             un po’ diverso è il ricordo di Giorgio Rochat, “decano” dei frequentatori esterni degli uffici storici
                             di Forza armata, in particolare di quelli dell’Aeronautica e dell’Esercito, che colloca l’avvio di
                             un’apertura liberale agli archivi militari agli inizi degli Anni Settanta. Cfr. G. ROCHAT, Note sugli
                             archivi degli uffici storici militari, in MINISTERO DELLA DIFESA, COMMISSIONE ITALIANA DI STORIA
                             MILITARE, Archivi, biblioteche, musei militari. Lo stato attuale, le funzioni sociali, gli sviluppi. Acta
                             del convegno di studi tenuto a Roma il 19 e 20 ottobre 2005 presso il Comando generale della
                             Guardia di finanza, a cura di G. GIANNONE, Roma, CISM-Commissione italiana di storia militare,
                             2006, pp. 131-132.
                             228  D.p.r. 1409/1963, art. 21: “(Limiti alla consultabilità dei documenti) | I documenti conservati
                             negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato re-
                             lativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data,
                             e di quelli riservati  relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70
                             anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del
                             procedimento”.
                             229  Necessità riconosciute dallo stesso CIA nella sua circ. 22 set. 1967, prot. n. 1546.
                             230  Il Gruppo di lavoro interforze si espresse anche sul suggerimento del CIA di definire, per la mag-
                             gioranza dei documenti di carattere “amministrativo”, ossia non politico, ulteriori categorie “aperte”
                             alla fruizione dopo solo trent’anni; categorie considerate “superflue” dal Gruppo di lavoro visto
                             che, secondo la nostra legislazione, tutti i documenti che non rientravano nelle citate restrizioni
                             (cinquanta e settant’anni) erano già liberamente consultabili. Cfr. Stato maggiore della Difesa, Se-



                                                                   104
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169