Page 165 - GUIDA AGLI ARCHIVI DELL’UFFICIO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE
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2. DALLA GUERRA DI LIBERAZIONE ALLA FINE DEGLI ANNI SESSANTA
Questo ruolo attribuito ai capi degli uffici storici era, in realtà, una forzatura del
citato d.p.r. 1409/1963 che non riconosceva al Ministero della difesa – e, perciò,
alle stesse Forze armate che ne erano parte – alcuna eccezione in merito alla sor-
veglianza esercitata dall’Amministrazione archivistica sulle carte statali nonché
all’obbligo di versamento agli Archivi di Stato 231 e, di conseguenza, sottoponeva
l’Amministrazione militare anche alle disposizioni previste per la consultabilità
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anticipata dei documenti con carattere riservato . L’unica specificità attribuita al
comparto della Difesa concerneva l’esenzione dalla costituzione delle commissioni
di sorveglianza 233 e dalle procedure previste per lo scarto dei documenti degli uffici
greteria int.[erforze] coord.[inamento] uff.[ici] storici, “Limiti della consultabilità degli atti di ar-
chivio - definizione del ‘punto di vista della Difesa’. Resoconto della riunione del Gruppo di lavoro
in data 27 febbraio 1968”, a firma del capo Gruppo di lavoro, gen. Manlio Capriata, in AUSAM,
Ufficio storico della Regia aeronautica poi dell’Aeronautica militare, b. 3, fasc. 38.
231 Unica amministrazione statale esclusa da tale sorveglianza e dall’obbligo di versamento agli Ar-
chivi di Stato era il Ministero degli affari esteri, come sancito dagli artt. 23 e 25 del d.p.r. 1409/1963:
“L’esclusione del Ministero degli esteri dalle norme per i versamenti non fa che riconoscere la già
esistente situazione che vede quel Ministero affidare la indefinita conservazione dei propri docu-
menti a un suo archivio storico”. Cfr. Relazione al progetto di decreto del presidente della Repub-
blica: “Norme relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato”, in MINISTERO
DELL’INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, La legge sugli archivi, Roma, s.e. [Mi-
nistero dell’interno, Direzione generale degli Archivi di Stato], 1963 (ristampa 1982), commento
all’art. 23, dedicato ai versamenti, p. 103.
232 D.p.r. 1409/1963, art. 21. La stessa confusione interpretativa si riscontrava anche nelle note ela-
borate dall’Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione del Ministero della difesa secondo
il quale, ai fini dell’applicazione del d.p.r. 1409/1963, gli archivi degli uffici storici militari non
avevano fisionomia autonoma, facendo “parte degli archivi della Difesa, per i quali, peraltro, come
per quelli del Ministero degli affari esteri, già sono previste disposizioni di carattere particolare (ar-
ticoli 23, 25 e 27) in relazione alle peculiari caratteristiche dei documenti conservati in detti archivi”,
circostanza inesatta in merito all’art. 23, dedicato all’obbligo di versamento agli Archivi di Stato.
Cfr. nota Ministero della difesa, Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione, 30 gen.
1968, prot. n. 441, “Coordinamento degli uffici storici di Forza armata: modifiche alla vigente le-
gislazione sugli archivi”, a firma del reggente dell’Ufficio, A.[ndrea] Lugo, indirizzata al Gabinetto
del ministro e, per conoscenza, allo Stato maggiore Difesa, Segreteria interforze Uffici storici di
Forza armata, in AUSAM, Ufficio storico della Regia aeronautica poi dell’Aeronautica militare,
b. 3, fasc. 38.
233 D.p.r. 1409/1963, art. 25. Cfr. anche il commento all’art. 25, dove tra l’altro si parta di “archivi
storici” del Ministero della difesa, senza però alcun commento di sorta, riportato in Relazione al
progetto di decreto del presidente della Repubblica: “Norme relative all’ordinamento… cit., p.
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