Page 107 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                107


               afferenti l’organizzazione, il funzionamento e la mobilitazione dell’Esercito e la
               difesa nazionale, il Consiglio dell’Esercito era composto dal capo di Stato mag-
               giore generale (presidente); dai 4 generali comandanti designati d’armata che, in
               base alle direttive del capo di Stato maggiore generale, dovevano eseguire studi
               e presiedere alle disposizioni per l’organizzazione della difesa nella zona loro as-
               segnata e per la preparazione alla guerra delle rispettive armate e svolgere azione
               ispettiva sulla preparazione dei quadri e delle truppe delle grandi unità territoriali
               poste alla loro dipendenza, sull’efficienza dei servizi e sulle predisposizioni di
               mobilitazioni delle citate unità; da tre altri generali d’Esercito, d’armata o di cor-
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               po d’armata; dal sottocapo di Stato maggiore generale .
                  Il Consiglio dell’Esercito poteva essere convocato dal capo di Stato maggiore
               quando questo reputava necessario averne il parere e ne stabiliva gli argomenti
               da discutere e l’ordine dei lavori; si doveva riunire in assemblea plenaria con il
               Comitato degli ammiragli e/o con il Consiglio dell’Aeronautica in caso di tratta-
               zione di questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della prepara-
               zione e dell’impiego delle forze di terra e di mare o di questioni attinenti a ordina-
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               menti militari che potessero interessare contemporaneamente le tre Forze armate ;
               cessava di funzionare all’atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.
                  Sempre nel 1925, con r.d. n. 1394 del 26 luglio, veniva stabilita la dipendenza
               dello Stato maggiore del Regio esercito dal capo di Stato maggiore generale che,
               coadiuvato dal sottocapo di Stato maggiore generale, se ne valeva per «l’esecu-
               zione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle attribuzioni affi-
               date dalla l. 8 giugno 1925, n. 866, al Capo di Stato maggiore generale stesso» .
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                  Con il r.d.l. 6 feb. 1927, n. 68, avente ad oggetto l’istituzione e le attribuzioni
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               del capo di Stato maggiore generale , la fisionomia della carica, rispetto alla
               precedente legge n. 866 del 1925, venne modificata. In particolare, il capo di
               Stato maggiore generale veniva istituito «allo scopo di assicurare il coordinamen-
               to nell’organizzazione militare dello Stato» e si caratterizzava quale consulente
               tecnico del capo del Governo, dal quale dipendeva direttamente, in tema di coor-
               dinazione della sistemazione difensiva della Nazione e dei progetti per eventuali



               58   Il Consiglio era anche supportato da un ufficio segreteria formato, di volta in volta, con uf-
                  ficiali dello Stato maggiore del Regio esercito.
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                  Per la trattazione di determinate questioni potevano, di volta in volta, essere chiamati a far
                  parte del Consiglio dell’Esercito, con voto consultivo, ufficiali delle tre Forze armate e,
                  eventualmente, funzionari di altri ministeri e personalità civili con specifiche competenze
                  nelle materie discusse.
               60   Il regio decreto stabiliva anche che il capo di Stato maggiore generale dovesse avere una
                  propria Segreteria particolare.
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                  Il regio decreto legge venne poi convertito in legge con l. 24 dic. 1928, n. 3088.
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