Page 106 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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            come pure l’elaborazione di studi e la redazione di pubblicazioni storico-militari;
            produzione di studi relativi al reclutamento e all’ordinamento dell’Esercito e alla
            circoscrizione territoriale; preparazione di studi relativi all’organizzazione e al
            funzionamento dei servizi in tempo di pace; emanazione di disposizioni sul reclu-
            tamento e sull’impiego degli ufficiali di Stato maggiore; definizione di proposte,
            da presentare al ministro della Guerra, concernenti la ripartizione delle somme
            inscritte nel bilancio per la guerra a seconda delle necessità; elaborazione di pare-
            ri in merito alle più importanti questioni relative all’organizzazione delle truppe
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            coloniali e alla difesa delle Colonie .
               Non veniva prevista la costituzione di uno Stato maggiore generale ma veniva
            stabilito che, per l’esercizio delle sue funzioni, il capo di Stato maggiore generale
            aveva alle sue dipendenze gli ufficiali generali comandanti designati d’armata,
            il sottocapo di Stato maggiore generale e i generali a disposizione per le varie
            armi; poteva anche valersi, in caso di opportunità, dell’opera degli altri membri
            del Consiglio dell’Esercito; e, per l’esecuzione degli studi e l’emanazione delle
            disposizioni inerenti alle sue attribuzioni, disponeva dello Stato maggiore del
            Regio esercito, che, per l’esecuzione di tali compiti, passava alle dirette dipen-
            denze del capo di Stato maggiore generale .
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               Sotto l’alta direzione di quest’ultimo erano poste, per l’indirizzo e il coordi-
            namento degli studi e delle esercitazioni, la Scuola di guerra e le altre scuole e
            accademie militari; e, per l’indirizzo dei lavori, l’Istituto geografico militare .
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               Ulteriori disposizioni concernevano il sottocapo di Stato maggiore generale e
            il Consiglio dell’Esercito.
               Il primo doveva coadiuvare il capo di Stato maggiore generale nell’esercizio
            delle sue attribuzioni; sostituiva il capo di Stato maggiore generale in caso di as-
            senza o di impedimento di questo e lo doveva rappresentare per tutte le questioni
            relative all’Esercito.
               Organo consulente del capo di Stato maggiore sulle questioni più importanti



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                Inoltre, il capo di Stato maggiore generale doveva essere tenuto al corrente sulla situazione
               politica «per tutto quanto possa interessare l’esercizio delle sue attribuzioni»; essere infor-
               mato e consultato sulle operazioni militari coloniali che «per la loro importanza richiedano
               o lascino presumere la partecipazione di reparti e mezzi metropolitani»; essere chiamato
               a far parte, a titolo consultivo, delle «Commissioni straordinarie per lo studio di questioni
               interessanti la preparazione della Nazione in guerra».
            56   Lo stesso ordinamento dello Stato maggiore del Regio esercito doveva essere stabilito con
               decreto reale su proposta del ministro della Guerra e udito il capo di Stato maggiore generale.
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                In tempo di guerra, il capo di Stato maggiore generale avrebbe esercitato le attribuzioni
               stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio in guerra e avrebbe lasciato, presso
               il dicastero della Guerra, gli organismi necessari a provvedere alla continuità d’indirizzo
               delle funzioni territoriali dello Stato maggiore del Regio esercito.
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