Page 104 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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mobilitazione industriale; Ufficio trasporti cui vengono assegnati lo studio, la
predisposizione e l’attuazione, in tempo di pace, dei trasporti ferroviari, maritti-
mi e fluviali di truppe e di materiali militari, i conseguenti rapporti tecnici con le
varie amministrazioni, i documenti militari ferroviari, fluviali e lagunari di mobi-
litazione e radunata, la protezione e la vigilanza delle ferrovie, i lavori ferroviari
di interesse militare, l’elettrificazione delle ferrovie, gli studi sulle reti ferroviarie
italiane ed estere, l’ordinamento, l’addestramento e l’impiego dei ferrovieri del
Genio e dei reparti lagunari, i corsi ferroviari di istruzione e la navigazione inter-
na di interesse militare.
In questi anni altre questioni, collegate all’affermazione e al consolidamento
del regime fascista, hanno conseguenze sull’ordinamento militare e, quindi, an-
che sul Regio esercito e sul suo organo centrale. Ci riferiamo al problema dell’as-
senza di un coordinamento tra le varie Forze armate e alle funzioni attribuite al
capo del Governo.
In merito al primo punto, l’esperienza della Grande guerra aveva evidenziato
la necessità dell’impiego unitario delle Forze armate e, di conseguenza, la gra-
ve carenza di un comando integrato interforze. L’esigenza di un organo tecnico
direttivo e coordinatore della preparazione militare e delle singole Forze armate
che vigilasse sullo sviluppo della difesa nazionale secondo un criterio unitario
in fase di preparazione e di impiego, e al di sopra degli specifici e particolari
interessi delle singole Forze armate, si accentua negli anni successivi sia per la
costituzione, nel 1923, della Regia aeronautica quale Forza armata indipendente
sia per la molteplicità e l’ampiezza dei teatri operativi.
Un primo tentativo di risolvere la problematica della direzione unitaria delle
Forze armate è rappresentato dalla l. 8 giu. 1925, n. 866, sull’organizzazione
dell’Alto comando dell’Esercito, che, insieme alla legge n. 969 con uguale data,
relativa all’organizzazione della Nazione in guerra , aveva come obiettivo quel-
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lo di garantire l’unità di direzione della guerra e l’armonica organizzazione di
tutte le forze e componenti nazionali in occasione di un evento bellico. Tra le
disposizioni delle due leggi si ricordano quelle finalizzate a evitare, in caso di
mobilitazione delle Forze armate, la paralisi delle amministrazioni dello Stato,
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La legge introduceva i capisaldi dell’organizzazione nazionale in caso di guerra, affidan-
done la competenza, sin dal tempo di pace, al Governo del re. In particolare, la norma
stabiliva che la mobilitazione nazionale comprendeva quella militare (mobilitazione del-
le tre Forze armate e della Regia guardia di finanza) e quella civile (trasformazione della
organizzazione di pace nell’organizzazione di guerra di tutte le attività nazionali); il ruolo
di coordinamento della Commissione suprema di difesa anche nella mobilitazione civile;
l’obbligo dei cittadini di concorrere, in caso di mobilitazione, alla difesa morale e materia-
le della Nazione e la loro sottomissione alla disciplina di guerra.

