Page 108 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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operazioni di guerra; doveva proporre le disposizioni per la coordinazione della
sistemazione difensiva dello Stato al capo del Governo il quale le trasmetteva ai
ministri interessati; doveva proporre le linee generali del piano complessivo di
guerra con la specificazione dei compiti di massima spettanti a ciascuna Forza
armata per il raggiungimento degli obiettivi comuni a due o più Forze armate
al capo del Governo che, dopo averle approvate, le comunicava ai ministri che,
a loro volta, le rimettevano ai capi di Stato maggiore delle Forze armate perché
le rendessero esecutive nella compilazione dei piani di ciascuna Forza armata;
doveva esercitare la funzione di coordinamento della preparazione militare delle
Forze armate proponendo al capo del Governo, dopo aver consultato i capi di
Stato maggiore delle Forze armate, i programmi delle esercitazioni interforze e
assistendo alle predette esercitazioni, riferendone in seguito al capo del Governo
che, per il tramite dei rispettivi ministri, comunicava le proprie osservazioni e de-
cisioni ai capi di Stato maggiore delle Forze armate; doveva essere tenuto al cor-
rente dal capo del Governo in merito a tutto quanto potesse interessare l’esercizio
delle sue attribuzioni; doveva essere tenuto al corrente dai ministeri della Guerra,
della Marina e dell’Aeronautica in relazione agli argomenti che riguardassero
l’efficienza bellica delle rispettive Forze; doveva essere tenuto al corrente sulla
situazione generale militare estera da parte del Servizio informazioni militare,
pur rimanendo sempre devoluta a ciascun capo di Stato maggiore la competenza
di coordinare e di raccogliere le informazioni di carattere tecnico.
Infine, il capo di Stato maggiore generale doveva essere scelto tra i marescialli
d’Italia, i grandi ammiragli, i generali d’armata (o generali comandanti designa-
ti d’armata) e gli ammiragli d’armata; era nominato con decreto reale, udito il
Consiglio dei ministri; era supportato, per l’esercizio delle sue attribuzioni, da un
proprio ufficio retto da un colonnello del Corpo di Stato maggiore del Regio eser-
cito o da un ufficiale di grado corrispondente della Regia marina o della Regia
aeronautica, composto da 6 ufficiali scelti fra quelli delle diverse Forze armate e
designati, per ciascuna di tali Forze, dal rispettivo ministro; era membro, con voto
consultivo, della Commissione suprema di difesa e di ogni commissione straordi-
naria eventualmente convocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la
difesa dello Stato e nelle quali fossero interessate due o più Forze armate.
Dalla lettura delle disposizioni sopra riportate, emerge chiaramente la differen-
za di profilo attribuito nel 1927 al capo di Stato maggiore generale rispetto a quello
del 1925. Infatti, se la legge n. 866 del 1925 gli aveva assegnato anche la funzione
di capo di Stato maggiore dell’Esercito in tempo di pace e quella di comandante
dell’Esercito in guerra e la possibilità di qualche ingerenza nella preparazione
delle altre due Forze armate, le disposizioni emanate due anni dopo assegnavano
al capo di Stato maggiore generale la veste di coordinatore dell’organizzazione
militare della Nazione e lo spostavano dalle dirette dipendenze del dicastero della

