Page 113 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
P. 113
L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito 113
Sempre nel 1925, con la legge n. 2263, la responsabilità dell’organizzazione
della Nazione in caso di conflitto veniva attribuita al capo del Governo e veniva-
no introdotte delle limitazioni in relazione alla responsabilità spettante ai ministri
della Guerra, della Marina e dell’Aeronautica in materia di preparazione delle
Forze armate. Questa responsabilità era di natura costituzionale, essendo i mini-
stri membri del potere esecutivo e, dunque, responsabili verso il capo dello Stato
e verso il capo del Governo in merito a tutti gli atti e provvedimenti del loro di-
castero mentre in precedenza erano responsabili verso la Corona e il Parlamento.
Ma la loro responsabilità era anche di natura militare, riferendosi alle funzioni di
comando e di amministrazione delle rispettive Forze armate in ragione del loro
ruolo di suprema autorità gerarchica di quest’ultime. In particolare, in base ai
compiti loro assegnati, i ministri militari, che erano coadiuvati dai sottosegretari
di Stato, dovevano studiare e provvedere ai bisogni della rispettiva Forza armata;
rappresentare la rispettiva amministrazione e Forza armata in seno al Consiglio
dei ministri, presentando e promuovendo i provvedimenti di bilancio e legisla-
tivi, finalizzati a garantire la vita e il funzionamento del dicastero e della Forza
armata; mantenere le relazioni tra la rispettiva Forza armata e la Nazione; eserci-
tare la suprema autorità sul governo disciplinare, tecnico e amministrativo delle
truppe; sulla preparazione alla guerra; sulle scuole, istituti, servizi e stabilimenti
che provvedevano ai bisogni generali della rispettiva Forza armata; esercitare
l’azione di comando mettendo in moto tutti gli organi costituenti la rispettiva
Forza armata, controllandone l’attività e, ancora, provvedendo alla compilazio-
ne ed emanazione dei regolamenti per l’applicazione della legislazione militare
e per il funzionamento delle strutture militari. Come ulteriori novità introdotte
dalla legge ricordiamo l’assunzione di Mussolini, in quanto capo del Governo,
65
della direzione dei dicasteri militari e, in considerazione del criterio unitario
dell’organizzazione militare, la decisione di far coincidere la carica dei sottose-
gretari di Stato con quella dei capi di Stato maggiore delle Forze armate. Questa
seconda disposizione segnava la fine della separazione tra responsabilità politico-
amministrative e responsabilità tecniche: i gabinetti dei dicasteri, che di fatto
diventano organi dei sottosegretari di Stato, iniziano a occuparsi anche di materie
puramente tecniche e ciò portò all’appesantimento dei gabinetti e alla diminuzio-
ne dell’autorevolezza degli stati maggiori di Forza armata.
Un nuovo ordinamento, emanato con la l. 11 mar. 1926, n. 326, ricostituisce
il Corpo di Stato maggiore dell’Esercito e nel 1927, come già sottolineato, vie-
ne ripristinata la carica di capo di Stato maggiore dell’Esercito dotata, rispetto
alla figura del capo di Stato maggiore generale, di pieni poteri di comando e di
65
Direzione che mantenne, tranne una pausa negli anni 1929-1933, fino al 1943.

