Page 113 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                 113


                  Sempre nel 1925, con la legge n. 2263, la responsabilità dell’organizzazione
               della Nazione in caso di conflitto veniva attribuita al capo del Governo e veniva-
               no introdotte delle limitazioni in relazione alla responsabilità spettante ai ministri
               della Guerra, della Marina e dell’Aeronautica in materia di preparazione delle
               Forze armate. Questa responsabilità era di natura costituzionale, essendo i mini-
               stri membri del potere esecutivo e, dunque, responsabili verso il capo dello Stato
               e verso il capo del Governo in merito a tutti gli atti e provvedimenti del loro di-
               castero mentre in precedenza erano responsabili verso la Corona e il Parlamento.
               Ma la loro responsabilità era anche di natura militare, riferendosi alle funzioni di
               comando e di amministrazione delle rispettive Forze armate in ragione del loro
               ruolo di suprema autorità gerarchica di quest’ultime. In particolare, in base ai
               compiti loro assegnati, i ministri militari, che erano coadiuvati dai sottosegretari
               di Stato, dovevano studiare e provvedere ai bisogni della rispettiva Forza armata;
               rappresentare la rispettiva amministrazione e Forza armata in seno al Consiglio
               dei ministri, presentando e promuovendo i provvedimenti di bilancio e legisla-
               tivi, finalizzati a garantire la vita e il funzionamento del dicastero e della Forza
               armata; mantenere le relazioni tra la rispettiva Forza armata e la Nazione; eserci-
               tare la suprema autorità sul governo disciplinare, tecnico e amministrativo delle
               truppe; sulla preparazione alla guerra; sulle scuole, istituti, servizi e stabilimenti
               che provvedevano ai bisogni generali della rispettiva Forza armata; esercitare
               l’azione di comando mettendo in moto tutti gli organi costituenti la rispettiva
               Forza armata, controllandone l’attività e, ancora, provvedendo alla compilazio-
               ne ed emanazione dei regolamenti per l’applicazione della legislazione militare
               e per il funzionamento delle strutture militari. Come ulteriori novità introdotte
               dalla legge ricordiamo l’assunzione di Mussolini, in quanto capo del Governo,
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               della direzione dei dicasteri militari  e, in considerazione del criterio unitario
               dell’organizzazione militare, la decisione di far coincidere la carica dei sottose-
               gretari di Stato con quella dei capi di Stato maggiore delle Forze armate. Questa
               seconda disposizione segnava la fine della separazione tra responsabilità politico-
               amministrative e responsabilità tecniche: i gabinetti dei dicasteri, che di fatto
               diventano organi dei sottosegretari di Stato, iniziano a occuparsi anche di materie
               puramente tecniche e ciò portò all’appesantimento dei gabinetti e alla diminuzio-
               ne dell’autorevolezza degli stati maggiori di Forza armata.
                  Un nuovo ordinamento, emanato con la l. 11 mar. 1926, n. 326, ricostituisce
               il Corpo di Stato maggiore dell’Esercito e nel 1927, come già sottolineato, vie-
               ne ripristinata la carica di capo di Stato maggiore dell’Esercito dotata, rispetto
               alla figura del capo di Stato maggiore generale, di pieni poteri di comando e di




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                  Direzione che mantenne, tranne una pausa negli anni 1929-1933, fino al 1943.
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