Page 105 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito 105
dei servizi civili e delle industrie di guerra; a garantire un utilizzo efficace ed
efficiente delle materie prime, delle derrate alimentari e delle risorse di ogni ge-
nere; ad assegnare ad ogni cittadino il posto che gli competeva al momento dello
scoppio della guerra. Insomma, fissavano le norme affinché il Paese fosse pronto
ad assumere il suo «aspetto di guerra» e si mettesse nelle condizioni migliori per
resistere ai grandi perturbamenti di un’eventuale carestia e a quelli che la guerra
aerea e chimica potevano causare.
In particolare, la legge n. 866 ripristinava la precedente denominazione di
Stato maggiore del Regio esercito e investiva il capo di Stato maggiore del Regio
esercito anche della nuova carica di capo di Stato maggiore generale. Infatti, tale
carica, nominata con decreto reale e udito il Consiglio dei ministri, poteva essere
ricoperta esclusivamente da un ufficiale avente il grado di maresciallo d’Italia, o
di generale d’Esercito o, ancora, di generale d’armata.
Il capo di Stato maggiore generale, figura che rappresentò una delle grandi
novità della politica militare fascista, venne sottoposto a due linee di dipendenza:
dal presidente del Consiglio dei ministri per quanto riguardava l’esecuzione delle
deliberazioni della Commissione suprema di difesa; dal ministro della Guerra per
quanto concerneva il Regio esercito.
In relazione a tali attribuzioni, il capo di Stato maggiore generale doveva,
quindi, stabilire i concetti fondamentali per la preparazione alla guerra e, fin
dal tempo di pace, comunicare alle autorità competenti le direttive generali per
l’organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei compiti dei
comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della ra-
dunata e all’inizio delle operazioni militari; determinare la formazione di guer-
ra dell’Esercito e i criteri in base ai quali dovevano essere effettuati gli studi e
i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione
dei materiali e l’organizzazione dei servizi; predisporre l’impiego degli ufficiali
generali presso l’Esercito operante; fissare, in base ai fondi stanziati in bilan-
cio, le esercitazioni annuali (comprese quelle combinate fra Esercito, Marina e
Aeronautica), investendo, caso per caso, dell’alta direzione delle esercitazioni
altro ufficiale generale, qualora non l’assumesse personalmente.
Partendo dalle competenze suddette, la legge specificava ulteriormente le
attribuzioni spettanti al capo di Stato maggiore generale: compilazione degli
studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operazio-
ni di guerra; compilazione di documenti relativi alla formazione di guerra, alla
mobilitazione, alla radunata dell’Esercito e all’impianto e al funzionamento dei
servizi; predisposizione, con il concorso delle autorità interessate, delle misure
finalizzate alla protezione delle vie di comunicazione (comprese le eventuali in-
terruzioni) e alla vigilanza e protezione costiera e antiaerea; studio delle questio-
ni relative all’addestramento dell’Esercito; studio della regolamentazione tattica,

