Page 105 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                105


               dei servizi civili e delle industrie di guerra; a garantire un utilizzo efficace ed
               efficiente delle materie prime, delle derrate alimentari e delle risorse di ogni ge-
               nere; ad assegnare ad ogni cittadino il posto che gli competeva al momento dello
               scoppio della guerra. Insomma, fissavano le norme affinché il Paese fosse pronto
               ad assumere il suo «aspetto di guerra» e si mettesse nelle condizioni migliori per
               resistere ai grandi perturbamenti di un’eventuale carestia e a quelli che la guerra
               aerea e chimica potevano causare.
                  In particolare, la legge n. 866 ripristinava la precedente denominazione di
               Stato maggiore del Regio esercito e investiva il capo di Stato maggiore del Regio
               esercito anche della nuova carica di capo di Stato maggiore generale. Infatti, tale
               carica, nominata con decreto reale e udito il Consiglio dei ministri, poteva essere
               ricoperta esclusivamente da un ufficiale avente il grado di maresciallo d’Italia, o
               di generale d’Esercito o, ancora, di generale d’armata.
                  Il capo di Stato maggiore generale, figura che rappresentò una delle grandi
               novità della politica militare fascista, venne sottoposto a due linee di dipendenza:
               dal presidente del Consiglio dei ministri per quanto riguardava l’esecuzione delle
               deliberazioni della Commissione suprema di difesa; dal ministro della Guerra per
               quanto concerneva il Regio esercito.
                  In relazione a tali attribuzioni, il capo di Stato maggiore generale doveva,
               quindi,  stabilire  i  concetti  fondamentali  per  la  preparazione  alla  guerra  e,  fin
               dal tempo di pace, comunicare alle autorità competenti le direttive generali per
               l’organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei compiti dei
               comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della ra-
               dunata e all’inizio delle operazioni militari; determinare la formazione di guer-
               ra dell’Esercito e i criteri in base ai quali dovevano essere effettuati gli studi e
               i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione
               dei materiali e l’organizzazione dei servizi; predisporre l’impiego degli ufficiali
               generali presso l’Esercito operante; fissare, in base ai fondi stanziati in bilan-
               cio, le esercitazioni annuali (comprese quelle combinate fra Esercito, Marina e
               Aeronautica), investendo, caso per caso, dell’alta direzione delle esercitazioni
               altro ufficiale generale, qualora non l’assumesse personalmente.
                  Partendo  dalle  competenze  suddette,  la  legge  specificava  ulteriormente  le
               attribuzioni  spettanti  al  capo  di  Stato  maggiore  generale:  compilazione  degli
               studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operazio-
               ni di guerra; compilazione di documenti relativi alla formazione di guerra, alla
               mobilitazione, alla radunata dell’Esercito e all’impianto e al funzionamento dei
               servizi; predisposizione, con il concorso delle autorità interessate, delle misure
               finalizzate alla protezione delle vie di comunicazione (comprese le eventuali in-
               terruzioni) e alla vigilanza e protezione costiera e antiaerea; studio delle questio-
               ni relative all’addestramento dell’Esercito; studio della regolamentazione tattica,
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