Page 239 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                239


                  In tempo di pace lo scopo del servizio di amministrazione era quello di assi-
               curare la normale gestione amministrativo-contabile dei comandi, corpi, reparti,
               stabilimenti ed enti vari del Regio esercito. In particolare, il servizio provvedeva
               alla somministrazione dei fondi contabili e alla revisione delle contabilità relative
               e curava la compilazione degli atti amministrativi e delle relative scritture. Era
               disimpegnato, di massima, da ufficiali di amministrazione, coadiuvati da sottuf-
               ficiali delle varie armi, corpi e servizi addetti agli uffici e ai magazzini e la sua
               organizzazione prevedeva organi direttivi, costituiti dalla Direzione generale dei
               servizi amministrativi del Ministero della guerra e dagli uffici amministrativi dei
               comandi di corpo e organi esecutivi, rappresentati dagli uffici di contabilità e re-
               visione di corpo d’armata e dagli uffici di amministrazione dei corpi.
                  In campagna il servizio di amministrazione (cui vennero devolute, come già
               accennato, talune attribuzioni del servizio di commissariato e le attribuzioni re-
               lative al servizio di revisione in precedenza assegnate agli enti territoriali) aveva
               il compito di dirigere e coordinare il servizio di amministrazione generale di tutti
               gli enti mobilitati; provvedere al servizio di cassa e al servizio di revisione; vi-
               gilare sulle gestioni in contanti e in materia di tutti gli enti mobilitati; redigere
               atti di stato civile; inventariare gli effetti lasciati da militari defunti, prigionieri
               o dispersi; istruire e svolgere le pratiche relative alle successioni; redigere e tra-
               smettere atti di procura, di consenso e di autorizzazioni che potevano servire ai
               militari o al personale dell’Esercito mobilitato.
                  Per l’attuazione dei suoi compiti, il servizio di amministrazione disponeva,
               come organi coordinatori, del sottocapo di Stato maggiore dell’Esercito presso
               l’Alto comando dell’Esercito, dell’intendente d’armata, del capo di Stato mag-
               giore di corpo d’armata e dei comandanti di reggimento (o di unità corrispon-
               denti) e di reparto. Presso l’Alto comando dell’Esercito gli organi direttivi erano
               rappresentati dalla Direzione generale dei servizi amministrativi e dall’Ufficio
               amministrativo; presso le armate e i corpi d’armata dalle direzioni d’amministra-
               zione; presso i reggimenti (o unità corrispondente) dal capo ufficio di reggimen-
               to; infine, presso i reparti dal comandante del reparto o dall’ufficiale d’ammini-
               strazione o, ancora, dall’ufficiale di arma con funzioni amministrative. Infine,
               come organi esecutivi si avevano l’Ufficio di revisione e la Cassa militare presso
               l’Alto comando dell’Esercito; l’ufficio di revisione e la cassa militare d’armata;
               la cassa militare di corpo d’armata.
                  Gli organi direttivi dovevano presiedere all’organizzazione e al funzionamento
               del servizio di amministrazione per tutte le unità dell’Esercito operante, ciascuno
               nell’ambito della propria sfera d’azione, sulla base degli ordini ricevuti dall’ente
               coordinatore dal quale direttamente dipendevano e seguendo le direttive tecniche
               emanate  dall’organo  direttivo  dell’unità  immediatamente  superiore;  informare
               l’azione degli uffici di amministrazione alle necessità della guerra, in relazione
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