Page 240 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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            alle circostanze eccezionali derivanti dallo sviluppo delle operazioni; proporre,
            con motivato parere, all’organo coordinatore, accertamenti diretti sulle gestioni
            in contanti e in materia, di qualsiasi ente mobilitato; assicurare, per mezzo delle
            dipendenti casse militari, il servizio di rifornimento fondi per tutti gli enti mobi-
            litati; assicurare, per mezzo dei dipendenti uffici di revisione, il controllo delle
            contabilità in contanti e in materia di tutti gli enti mobilitati; attuare ispezioni alle
            casse militari; rappresentare agli organi coordinatori, da cui dipendevano, i biso-
            gni del servizio, suggerendo i rimedi e i mezzi necessari; inoltrare, per il tramite
            dell’organo coordinatore, le richieste del personale occorrente ai vari organi del
            servizio; esprimere parere sulla designazione degli ufficiali di amministrazione
            alle cariche più importanti.
               Tali compiti venivano tutti svolti dalla Direzione generale dei servizi ammini-
            strativi per mezzo dell’Ufficio centrale di amministrazione e contabilità che, per
            quanto interessava l’Esercito mobilitato, passava alle dipendenze della Direzione
            stessa.
               Le direzioni di amministrazione d’armata regolavano il servizio d’ammini-
            strazione dell’armata in base ai succitati compiti; assicuravano il servizio di cassa
            per mezzo della dipendente cassa militare; assicuravano il servizio di revisione
            delle contabilità in contanti e in materia per mezzo del proprio ufficio revisore.
               L’Ufficio amministrativo dell’Alto comando dell’Esercito svolgeva analoghe
            funzioni delle direzioni d’amministrazione d’armata sugli enti dipendenti diretta-
            mente dall’Alto comando.
               Le direzioni di amministrazione di corpo d’armata esercitavano azione di vi-
            gilanza e di controllo su tutti gli enti del proprio corpo d’armata; curavano l’u-
            niformità delle gestioni, vigilando sulla loro regolarità e sulla tempestività della
            resa dei conti; assicuravano, per mezzo della dipendente cassa militare, il servizio
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            di rifornimento fondi a tutti gli enti del corpo d’armata .
               I capi ufficio di amministrazione degli enti amministrativamente autonomi e
            gli ufficiali incaricati di funzioni amministrativo-contabili nei reparti minori ese-
            guivano le operazioni di cassa e di matricola e rendevano i conti della gestione
            in contanti.
               Gli enti mobilitati avevano amministrazione autonoma separata da quella dei
            centri di mobilitazione da cui provenivano e dovevano, in relazione alla gestione
            della contabilità in contanti, rendere i conti mensilmente e direttamente all’Uf-
            ficio amministrativo dell’Alto comando dell’Esercito, se dipendenti da questo,
            o alle direzioni di amministrazione d’armata. Al termine della campagna dove-
            vano rendere le contabilità all’organo di revisione da cui dipendevano, salvo di-




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                Non eseguivano, però, la revisione della contabilità.
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