Page 30 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’interesse per la storia degli archivi storici delle Forze armate è cresciuto
dopo aver verificato l’inesistenza, nella legislazione archivistica emanata fino al
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1963 , di eccezioni o deroghe per l’amministrazione militare rispetto agli obbli-
ghi allora previsti per gli archivi dello Stato. Accanto a questa «assenza» norma-
tiva emergeva anche una certa «indifferenza» da parte della comunità archivisti-
ca sul tema degli archivi militari, testimoniata, ad esempio, dall’esiguità degli
interventi nella letteratura di settore; riflessioni che solo di recente sono aumen-
tate nel numero e nella qualità dei contenuti.
Da queste considerazioni di carattere generale è nata quindi l’idea di dedicar-
ci a una ricerca sugli archivi militari, scegliendo come contesto statuale quello
del Regno d’Italia e come contesto di produzione quello del Regio esercito che
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rappresentava (e rappresenta) la componente terrestre dell’ordinamento militare .
Alcuni elementi hanno però condizionato il progetto iniziale, imposto in iti-
nere la necessità di restringere i campi d’indagine e determinato, quindi, la sua
parzialità: lo stato della storiografia sulle istituzioni e sugli archivi militari e le
attuali configurazioni dei complessi documentari custoditi dall’Ufficio storico e
dai musei dell’Esercito.
Infatti, nonostante la storia militare sia ormai uscita dall’ambito dell’«histoire
bataille» e abbia avuto un grande impulso in Italia, anche grazie all’apertura
sempre più liberale degli archivi militari e all’attività editoriale degli uffici stori-
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ci , risultano ancora scarse le ricostruzioni organiche e complete delle organizza-
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Infatti, solo a partire dal d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409, Norme relative all’ordinamento ed
al personale degli Archivi di Stato, il legislatore introduce, agli artt. 25 e 27, un’eccezio-
ne per il Ministero della difesa relativa, però, alla sola facoltà di costituire, al posto delle
commissioni di sorveglianza, «apposite commissioni» in base alla necessità di effettuare
le operazioni di scarto. Ma non è presente, per l’amministrazione della Difesa, comprese
quindi le Forze armate che ne costituivano (e ne costituiscono) l’area tecnico-operativa,
alcuna disposizione che l’escludeva dalla sorveglianza dell’Amministrazione archivistica
e dall’obbligo di versamento delle carte agli Archivi di Stato. Questo è confermato anche
dall’art. 23 dove si indicano, tra gli atti da versare agli Archivi di Stato, le liste di leva e
di estrazione, prodotte dagli uffici di leva provinciali che, all’epoca della norma del 1963,
erano parte dell’organizzazione periferica dell’area tecnico-amministrativa della Difesa.
7 In realtà sarebbe più corretto indicarla come «prevalentemente» terrestre vista l’esistenza
dell’Aviazione del Regio esercito. Le altre Forze armate del Regno d’Italia erano la Regia
marina (componente prevalentemente navale) e la Regia aeronautica (componente aerea),
le cui origini risiedono nell’Esercito e che nel 1923 viene costituita come Forza armata au-
tonoma. Inoltre, nel periodo cronologico di nostro interesse, erano corpi armati dello Stato,
con compiti quindi anche militari, la Regia guardia di finanza e la Milizia volontaria per la
sicurezza nazionale.
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Sull’attività editoriale dell’Ufficio storico, sempre più scientifica e meno celebrativa e
apologetica, cfr., ad esempio, stato MaGGiore dell’eserCito, uffiCio storiCo, Il contribu-