Page 307 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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Cenni sui Criteri di gestione doCumentaria nel regio eserCito      307


                  Anche la struttura della coperta del fascicolo veniva semplificata con l’elimi-
               nazione della parte riguardante l’indicazione dei documenti conservati nel fasci-
               colo;  elemento  che  rappresentava,  in  realtà,  un  ulteriore  mezzo  di  controllo
               dell’integrità della pratica.
                  Le principali novità rispetto all’istruzione del 1871 erano le prescrizioni sulla
               conservazione del carteggio dopo la fase dell’archivio corrente. Innanzitutto, si
               introducevano  procedure  che  accentuavano  la  tutela  della  riservatezza  delle
               informazioni e il controllo sulle carte. Ad esempio, veniva stabilito che il carteg-
               gio  «riservato  personale»  doveva  essere  conservato  dal  titolare  mentre  quello
               «segreto» doveva essere custodito «a parte con speciali norme» . Con l’obbligo
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               di sistemare l’archivio di deposito in un solo locale si riconfermava il principio
               della sua unicità, si garantivano maggiori possibilità di vigilanza sui documenti
               e si diminuivano i rischi della loro dispersione. Finalità, quest’ultime, consolida-
               te anche dalla nuova figura dell’«incaricato di fiducia», che, pur senza essere
               esonerato dalle sue normali mansioni, diventa responsabile, su incarico dell’uffi-
               ciale superiore designato o titolare del comando o ufficio, dell’accesso alle carte,
               del loro ordine e buona tenuta. Venivano anche regolamentate la valutazione e la
               selezione delle carte destinate allo scarto, da farsi ogni 5 anni e sotto la respon-
               sabilità diretta dei capi dei singoli uffici.
                  I tempi di conservazione da rispettare erano quelli stabiliti dalle citate circolari
               del 1929 e del 1930, su cui torneremo con maggiore analiticità nel prosieguo del
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               lavoro . In questa sede ci limitiamo a ricordare che, in parte ribadendo quanto
               sancito da disposizioni precedenti , i due provvedimenti individuavano i docu-
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               menti  destinati  sempre  alla  distruzione,  non  in  ragione  del  loro  contenuto  ma




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                  Il richiamo a norme speciali, su cui non siamo stati in grado di trovare precisi riferimenti,
                  riconfermano la differente modalità di gestione della documentazione basata sul suo ca-
                  rattere «ordinario» o «riservato», ricomprendendo, in quest’ultimo, tutte le classifiche di
                  segretezza.
               27   Si vedano, in questo volume, le pp. 472-476.
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                  Circolare Comando del Corpo di Stato maggiore, Reparto operazioni, Ufficio storico, 3
                  ott. 1919, n. 601, Conservazione dei documenti della guerra e trasmissione dei relativi
                  elenchi, in arChivio dell’uffiCio storiCo dello stato MaGGiore dell’eserCito [d’ora in
                  poi AUSSME], L 3. Studi particolari, b. 301 (già 305), fasc. 3, s.fasc. «Copie eccedenza
                  di circolari varie»; circolare Stato maggiore del R. esercito, Reparto operazioni, Ufficio
                  storico, Conservazione ed ordinamento degli archivi di guerra, 8 apr. 1920, n. 712, in ibi-
                  dem; circolare Divisione Stato maggiore, Disposizioni varie. Riordinamento e conserva-
                  zione del carteggio di guerra, 2 giu. 1921, n. 319, a firma del ministro della Guerra Giulio
                                                                a
                  Rodinò, in «Giornale militare ufficiale», (1921), dispensa 22 , p. 374, un esemplare anche
                  in AUSSME, L 3. Studi particolari, b. 301 (già 305), fasc. 3, s.fasc. «Copie eccedenza di
                  circolari varie».
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