Page 417 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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La tuteLa, La conservazione e La fruizione degLi archivi deL regio esercito  417


               Le Disposizioni per la consultazione e la trascrizione di documenti storici, data-
               te 15 gennaio 1932 e firmate dal gen. Edoardo Monti, riconfermavano sostanzial-
               mente quanto fino ad allora stabilito in materia di fruizione «esterna» delle carte
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               conservate dall’Ufficio storico . Nel febbraio 1934 il sottosegretario alla Guer-
               ra, Alfredo Baistrocchi, concordando con il parere dell’Ufficio, introduceva una
               contraddizione in termini: infatti, si riconosceva la «pubblicità» per una parte dei
               documenti  conservati  presso  l’Ufficio  ma,  contestualmente,  si  riconfermava
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               anche per questi la procedura dell’autorizzazione per la loro visione .
                  Un segno della politica dell’Ufficio storico in materia di consultazione delle
               carte si ritrova nelle già menzionate parole del gen. Biondi-Morra che, durante il
               convegno della Giunta centrale per gli studi storici, tenutosi a Roma nel marzo
               1942, precisava che anche agli «studiosi privati», con determinate cautele, era
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               permessa la visione dei documenti «storico-militari» . L’ultima traccia indivi-
               duata è rappresentata dalle Norme per la consultazione dei documenti diffuse nel
               dicembre 1945 e che, in verità, non apportavano nessuna modifica sostanziale
               alle Norme del 1925. Le uniche differenze, difatti, riguardano l’inserimento nella
               categoria dei «riservatissimi» di una parte della documentazione prodotta duran-
               te la Seconda guerra mondiale (ad esempio, giudizi personali, autografi e relazio-
               ni  d’inchieste)  e  l’individuazione  del  ministro  della  Guerra  come  superiore
               autorità che poteva concedere, insieme al capo di Stato maggiore dell’Esercito,
               l’autorizzazione per la fruizione delle carte «riservatissime» .
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                  e circolari; d) Studi storici; e) Biblioteca militare centrale; f) Archivi».
               102  Ibidem.
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                  La facoltà di dare in consultazione gli atti anteriori al 1885, considerati «pubblici», era de-
                  voluta al capo dell’Ufficio storico; per gli atti di data posteriore doveva essere richiesta,
                  volta per volta, una speciale autorizzazione al Ministero della guerra. Cfr. Ministero del-
                  la guerra, Gabinetto, Pubblicità degli atti di archivio dell’Ufficio storico, 5 feb. 1934, n.
                  2198 di prot., a firma del sottosegretario di Stato amm. Alfredo Baistrocchi, indirizzata al
                  capo di Stato maggiore, in AUSSME, L 3. Studi particolari, b. 301/2 (già 305/1), fasc. 6,
                  s.fasc. 2.
               104   Relazione sul convegno della Giunta…cit., in AUSSME, L 3. Studi particolari, b. 277 (già
                  280), fasc. «Convegno indetto dalla Giunta centrale per gli studi storici (11-12 marzo),
                  Ecc. Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon-presidente».
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                   Ministero della guerra, Stato maggiore Esercito, Ufficio storico, Norme per la consulta-
                  zione dei documenti, 15 dic. 1945, a firma del capo di Stato maggiore dell’Esercito gen.
                  Raffaele Cadorna e, p.c.c., il capo Ufficio col. Luigi Mondini, in AUSSME, L 3. Studi par-
                  ticolari, b. 301/2 (già 305/1), fasc. 6, s.fasc. 3.
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