Page 415 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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La tuteLa, La conservazione e La fruizione degLi archivi deL regio esercito 415
al di là della motivazione, di studio o di servizio. Per di più il controllo si esten-
deva alle informazioni acquisite e trascritte dall’utente. Alcuni atti erano poi
considerati «riservatissimi», espressamente «i giudizi personali, gli autografi, le
relazioni d’inchieste, ecc. riguardanti le guerre d’Indipendenza, coloniali e l’ul-
tima Guerra italo-austriaca; i carteggi (…) del Comando supremo, gli interroga-
tori dei prigionieri, i documenti della Commissione d’inchiesta della guerra
1915-1918».
Il permesso per eventuali consultazioni doveva essere accordato dal capo
dell’Ufficio storico per i documenti riservati, e dal capo, o sottocapo, di Stato
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maggiore generale per quelli riservatissimi; in entrambi i casi le «persone»
autorizzate, «per ragioni di studio o di servizio», potevano esaminare i documen-
ti nei locali dell’Ufficio, «essendo proibita l’asportazione, anche temporanea, di
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qualsiasi carteggio» . I comandi o gli ufficiali che, previa regolare domanda,
avessero ottenuto il permesso di copiare la documentazione, inerente a un deter-
minato studio, dovevano poi sottoporre la trascrizione effettuata alla visione e al
controllo del capo dell’Ufficio storico .
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La circolare del Ministero della guerra 16 set. 1926, n. 2965, ribadiva l’ado-
zione di corrette regole per la tenuta del materiale come, ancora una volta, l’im-
sta, e cioè quella di considerare la «riservatezza», e i limiti che ne derivano, un’eccezione
rispetto alla generale «pubblicità» degli atti conservati; inoltre, collegava i limiti alla con-
sultazione non solo alla natura delle informazioni ma anche alla loro datazione. Cfr. art. 77
del r.d. 2 ott. 1911, n. 1163, Regolamento per gli Archivi di Stato: «Gli atti conservati negli
archivi sono pubblici, meno i confidenziali e segreti fin dall’origine, che contengono infor-
mazioni e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita di determinate persone, posteriori al 1815.
| In casi speciali il Ministero dell’interno potrà concedere, con determinate garanzie, la co-
municazione anche di tali atti, previo parere della direzione dell’archivio e sentita la Giunta
del Consiglio [per gli Archivi]».
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Il termine generico di «persone» non fa comprendere se nella categoria degli utenti rien-
trassero anche i «civili», anche se la circolare n. 2965 del settembre 1926, a firma del gen.
Badoglio, di seguito riportata nel testo, sembra chiarire che ci si riferisse esclusivamente a
personale militare.
99 Tale proibizione, ineccepibile, non venne sempre rispettata come nel caso di privati ai
quali, negli anni Trenta, furono dati in prestito alcuni diari storici e, ancora, nel caso di 4
documenti originali inviati al gen. Carlo Montù nel 1940-1941. Cfr. AUSSME, rispettiva-
mente, Archivio dell’Ufficio storico, b. «MS e circolari memorie», fasc. «a) Consultazione
documenti Ufficio storico; b) Direttive; c) Norme e circolari; d) Studi storici; e) Biblioteca
militare centrale; f) Archivi» e a r, b. 2, fasc. 20.
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Ulteriori divieti riguardavano la presenza di estranei nei locali dell’Ufficio e dell’archivio
e la possibilità, per gli ufficiali stessi, di fare ricerche sui carteggi depositati alla batteria
Nomentana senza l’autorizzazione del capo dell’Ufficio storico. Cfr. AUSSME, L 3. Studi
particolari, b. 301/2 (già 305/1), fasc. 6, s.fasc. 1.

