Page 415 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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La tuteLa, La conservazione e La fruizione degLi archivi deL regio esercito  415


               al di là della motivazione, di studio o di servizio. Per di più il controllo si esten-
               deva  alle  informazioni  acquisite  e  trascritte  dall’utente. Alcuni  atti  erano  poi
               considerati «riservatissimi», espressamente «i giudizi personali, gli autografi, le
               relazioni d’inchieste, ecc. riguardanti le guerre d’Indipendenza, coloniali e l’ul-
               tima Guerra italo-austriaca; i carteggi (…) del Comando supremo, gli interroga-
               tori  dei  prigionieri,  i  documenti  della  Commissione  d’inchiesta  della  guerra
               1915-1918».
                  Il  permesso  per  eventuali  consultazioni  doveva  essere  accordato  dal  capo
               dell’Ufficio storico per i documenti riservati, e dal capo, o sottocapo, di Stato
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               maggiore  generale  per  quelli  riservatissimi;  in  entrambi  i  casi  le  «persone»
               autorizzate, «per ragioni di studio o di servizio», potevano esaminare i documen-
               ti nei locali dell’Ufficio, «essendo proibita l’asportazione, anche temporanea, di
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               qualsiasi carteggio» . I comandi o gli ufficiali che, previa regolare domanda,
               avessero ottenuto il permesso di copiare la documentazione, inerente a un deter-
               minato studio, dovevano poi sottoporre la trascrizione effettuata alla visione e al
               controllo del capo dell’Ufficio storico .
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                  La circolare del Ministero della guerra 16 set. 1926, n. 2965, ribadiva l’ado-
               zione di corrette regole per la tenuta del materiale come, ancora una volta, l’im-




                  sta, e cioè quella di considerare la «riservatezza», e i limiti che ne derivano, un’eccezione
                  rispetto alla generale «pubblicità» degli atti conservati; inoltre, collegava i limiti alla con-
                  sultazione non solo alla natura delle informazioni ma anche alla loro datazione. Cfr. art. 77
                  del r.d. 2 ott. 1911, n. 1163, Regolamento per gli Archivi di Stato: «Gli atti conservati negli
                  archivi sono pubblici, meno i confidenziali e segreti fin dall’origine, che contengono infor-
                  mazioni e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita di determinate persone, posteriori al 1815.
                  | In casi speciali il Ministero dell’interno potrà concedere, con determinate garanzie, la co-
                  municazione anche di tali atti, previo parere della direzione dell’archivio e sentita la Giunta
                  del Consiglio [per gli Archivi]».
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                  Il termine generico di «persone» non fa comprendere se nella categoria degli utenti rien-
                  trassero anche i «civili», anche se la circolare n. 2965 del settembre 1926, a firma del gen.
                  Badoglio, di seguito riportata nel testo, sembra chiarire che ci si riferisse esclusivamente a
                  personale militare.
               99   Tale proibizione, ineccepibile, non venne sempre rispettata come nel caso di privati ai
                  quali, negli anni Trenta, furono dati in prestito alcuni diari storici e, ancora, nel caso di 4
                  documenti originali inviati al gen. Carlo Montù nel 1940-1941. Cfr. AUSSME, rispettiva-
                  mente, Archivio dell’Ufficio storico, b. «MS e circolari memorie», fasc. «a) Consultazione
                  documenti Ufficio storico; b) Direttive; c) Norme e circolari; d) Studi storici; e) Biblioteca
                  militare centrale; f) Archivi» e a r, b. 2, fasc. 20.
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                   Ulteriori divieti riguardavano la presenza di estranei nei locali dell’Ufficio e dell’archivio
                  e la possibilità, per gli ufficiali stessi, di fare ricerche sui carteggi depositati alla batteria
                  Nomentana senza l’autorizzazione del capo dell’Ufficio storico. Cfr. AUSSME, L 3. Studi
                  particolari, b. 301/2 (già 305/1), fasc. 6, s.fasc. 1.
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