Page 56 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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            del Paese o a limitate necessità che potevano sorgere per l’estero (ad esempio, le
            spedizioni coloniali).
               L’ordinamento di pace doveva anche provvedere a mantenere un numero di
            ufficiali tale da far fronte almeno alle esigenze del tempo di pace e a quelle in-
            dispensabili dell’inquadramento all’atto della mobilitazione; ufficiali che dove-
            vano essere completati, con la mobilitazione, con quelli richiamati dal congedo.
            Per creare il considerevole numero di ufficiali in congedo (indispensabile al fine
            di ottenere la voluta efficienza delle unità di guerra), aventi il grado di istruzione
            imposto dalle esigenze contingenti e dal continuo evolversi dei mezzi tecnici,
            furono costituite apposite strutture addestrative quali, ad esempio, i reggimenti-
            scuole allievi ufficiali di complemento. In sostanza, l’ordinamento di pace do-
            veva  fornire  all’Esercito  una  organizzazione  che  –  rispondendo  ai  bisogni  di
            guerra e permettendo, contemporaneamente, di sopperire alle possibili necessità
            del tempo di pace – consentisse di istruire la gran massa del contingente valido
            senza richiedere un onere troppo gravoso ai cittadini, assicurasse la mobilitazione
            sfruttando tutte le risorse del Paese e permettesse, quindi, di avere la Nazione po-
            tenzialmente «in armi» senza imporre una spesa effettiva alle finanze dello Stato.
               Per  fornire  un’idea  dell’articolazione  dell’ordinamento  di  pace  utilizziamo
            una serie di esempi relativi agli anni Venti e Trenta del Novecento.
               Il primo è rappresentato dall’ordinamento sancito dal d.l. del 20 apr. 1920, n.
            451 (che segnò il ritorno alla situazione precedente la Prima guerra mondiale sep-
            pure con qualche riduzione e modifica), in base al quale l’Esercito incorporava
            10 corpi d’armata territoriali e comprendeva lo Stato maggiore dell’Esercito; co-
            mandi di grandi unità; le armi dei Carabinieri reali, di Fanteria, di Cavalleria, di
            Artiglieria, del Genio e Aeronautica; i corpi Invalidi e veterani, Automobilistico,
            Sanitario militare, di Commissariato militare, di Amministrazione, Veterinario
            militare; le scuole e istituti; i distretti militari; gli stabilimenti vari (come gli ar-
            senali); il Tribunale supremo di guerra e marina e i tribunali militari; i reparti di
            punizione e gli stabilimenti militari di pena.
               Un’ulteriore differenziazione si ebbe negli anni Trenta del Novecento quando
            l’Esercito comprendeva due parti: coloniale, alle dipendenze, per l’impiego, del
            ministro delle Colonie (poi dell’Africa italiana) che vi provvedeva con il proprio
            bilancio; metropolitana, alle dipendenze del ministro della Guerra che provvede-
            va alla relativa spesa.
               Quest’ultima parte ebbe, nel corso degli anni Trenta, i seguenti elementi co-
            stitutivi: Corpo di Stato maggiore (poi Stato maggiore); Arma dei carabinieri
            reali; Arma di fanteria; Arma di cavalleria; Arma di artiglieria (poi Arma di arti-
            glieria e servizio tecnico armi e munizioni); Arma del genio (poi Arma del genio
            e servizio studi ed esperienze del Genio); Carri armati (poi soppresso); Servizio
            chimico militare; Servizio automobilistico militare (poi Corpo automobilistico e
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