Page 61 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
P. 61

L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                  61


               pendenza del sottosegretario di Stato alla Guerra e del capo di Stato maggiore
               dell’Esercito. Sovrintendevano all’istruzione, agli studi e alle esperienze relative
               all’ordinamento e alle varie specialità d’arma e di servizio, soprattutto in rapporto
               a quanto si collegava ai progressi tecnici che potevano interessare le truppe cui
               erano preposti. Ricevevano dal capo di Stato maggiore dell’Esercito, per incarico
               del ministro della Guerra, le direttive fondamentali in materia di addestramento,
               munizionamento, ordinamento, equipaggiamento, efficienza morale e materiale
               della rispettiva arma.
                  I comandi designati d’armata erano i più alti organi periferici di comando e
               dipendevano dal ministro della Guerra. Attenendosi alle istruzioni e direttive loro
               comunicate, per incarico del ministro, dal capo di Stato maggiore dell’Esercito, i
               comandanti designati d’armata dovevano, per la zona sotto la loro giurisdizione,
               studiare e regolare tutte le questioni relative all’apprestamento bellico del territo-
                                                                        5
               rio; provvedere alla preparazione e all’efficienza degli alti quadri  della gerarchia
               militare; vigilare, in base agli ordini emanati dall’autorità centrale, sull’indirizzo
               addestrativo complessivo dei quadri e delle truppe; dirigere, su incarico del mi-
               nistro della Guerra (o, per sua delega, del capo di Stato maggiore dell’Esercito),
               le esercitazioni e le manovre con i quadri e con le truppe; effettuare missioni
               ispettive nei riguardi dell’organizzazione dei servizi per la guerra e delle predi-
               sposizioni di mobilitazione. Infine, in caso di mobilitazione totale o parziale della
               Forza armata, potevano essere investiti dell’effettivo comando di un’armata.
                  Le  grandi  unità  e  le  grandi  unità  territoriali  comprendevano  un  comando
               (o comando di grande unità), truppe e servizi in misura variabile, stabilita dal
               Ministero della guerra. I comandi di difesa territoriale e i comandi di zone mili-
               tari erano enti con funzioni di carattere territoriale e di mobilitazione e provvede-
               vano alla difesa del territorio.
                  Abbiamo in precedenza accennato alla carica del capo di Stato maggiore ge-
               nerale istituita allo scopo di assicurare il coordinamento nell’organizzazione mi-
               litare dello Stato e, in seguito, anche delle terre italiane d’oltremare. Nominato
               con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri, era consulente tecnico del capo
               del Governo per quanto concerneva la coordinazione della sistemazione difensiva
               dello Stato, poi anche delle terre italiane d’oltremare, e dei progetti per eventuali
               operazioni di guerra. Nell’esercizio delle sue funzioni corrispondeva con i capi di
               Stato maggiore delle singole Forze armate, per il tramite dei rispettivi dicasteri.






               5
                  Nel termine «quadri» erano compresi tutti gli elementi destinati a guidare la massa armata,
                  vale a dire coloro che erano incaricati della sua preparazione in pace, tramite l’istruzione,
                  educazione, amministrazione e governo, e al suo impiego in guerra.
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66