Page 66 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
P. 66
66 Il RegIo eseRcIto e I suoI aRchIvI
del presidio nell’uso dei locali comuni a scopo d’istruzione (campi di tiro, «ca-
vallerizze», palestre, ecc.) e, quando occorreva, ripartiva anche il terreno per le
esercitazioni. Proponeva al comandante della divisione militare territoriale la ri-
partizione degli immobili destinati all’istruzione e all’alloggiamento delle truppe
e dei singoli militari, nonché la ripartizione, fra i vari corpi e servizi, dei locali de-
stinati a uso militare in caso di mobilitazione; disponeva per le ronde, per le guar-
die, picchetti e scorte d’onore, per le «salve» d’artiglieria, per tutte le riunioni di
truppe ordinate in occasione di solennità e per le riviste e parate; dava ordini per
le rappresentanze militari ai ricevimenti ufficiali e alle feste pubbliche. E, ancora,
il comandante del presidio regolava il servizio dei picchetti armati e disponeva
per l’impiego delle truppe a tutela dell’ordine pubblico; vigilava sulle condizioni
sanitarie generali del presidio e sul trattamento dei militari negli ospedali civili.
Nei presidi dove mancava l’ufficio di commissariato, vigilava sul servizio delle
imprese, sui magazzini viveri e foraggio presidiari, sui magazzini succursali e
presidiari di casermaggio, e decideva sulle questioni urgenti riflettenti il servizio
9
di commissariato .
In base alle autorizzazioni di appalto emanate dal comandante del corpo d’ar-
mata territoriale, provvedeva alla stipulazione dei contratti per il servizio a eco-
nomia dei trasporti dei materiali dell’amministrazione militare; impartiva ordini
e comunicazioni riguardanti i contratti stessi; autorizzava l’esecuzione dei tra-
sporti e provvedeva a tutte le altre incombenze ad esso devolute da appositi rego-
lamenti e istruzioni. Dava le disposizioni per gli onori funebri militari, tranne per
quelli dei militari di truppa appartenenti a corpi stanziati nel presidio per i quali
provvedevano i rispettivi comandanti di corpo; regolava il servizio delle musiche
militari e delle fanfare reggimentali.
Il comandante di presidio (o, nei luoghi dove non esisteva comando di presi-
dio, l’Arma dei carabinieri reali) segnalava, per via gerarchica, al Ministero della
guerra, ogni offesa alle Forze armate commessa dalla stampa locale oppure in
10
pubbliche riunioni o adunanze ; per offese di particolare gravità e quando repu-
tava necessario un provvedimento immediato, poteva informarne direttamente
l’autorità di pubblica sicurezza. Accoglieva le domande che gli erano rivolte dal-
le autorità competenti, nei limiti della regolamentazione allora vigente, per la de-
stinazione di ufficiali a far parte di commissioni di disciplina a carico di guardie
9 Nell’esercizio di tali funzioni il comandante di presidio si doveva attenere alle disposizio-
ni che regolavano la materia, e alle direttive tecniche degli organi di commissariato com-
petenti, che doveva informare dei provvedimenti adottati e ai quali spettava, in ogni caso,
l’azione saltuaria di sorveglianza e di controllo.
10
In caso di offese contro un corpo, istituto o ufficio militare, competeva al rispettivo capo
riferirne gerarchicamente al Ministero della guerra.

