Page 66 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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            del presidio nell’uso dei locali comuni a scopo d’istruzione (campi di tiro, «ca-
            vallerizze», palestre, ecc.) e, quando occorreva, ripartiva anche il terreno per le
            esercitazioni. Proponeva al comandante della divisione militare territoriale la ri-
            partizione degli immobili destinati all’istruzione e all’alloggiamento delle truppe
            e dei singoli militari, nonché la ripartizione, fra i vari corpi e servizi, dei locali de-
            stinati a uso militare in caso di mobilitazione; disponeva per le ronde, per le guar-
            die, picchetti e scorte d’onore, per le «salve» d’artiglieria, per tutte le riunioni di
            truppe ordinate in occasione di solennità e per le riviste e parate; dava ordini per
            le rappresentanze militari ai ricevimenti ufficiali e alle feste pubbliche. E, ancora,
            il comandante del presidio regolava il servizio dei picchetti armati e disponeva
            per l’impiego delle truppe a tutela dell’ordine pubblico; vigilava sulle condizioni
            sanitarie generali del presidio e sul trattamento dei militari negli ospedali civili.
            Nei presidi dove mancava l’ufficio di commissariato, vigilava sul servizio delle
            imprese, sui magazzini viveri e foraggio presidiari, sui magazzini succursali e
            presidiari di casermaggio, e decideva sulle questioni urgenti riflettenti il servizio
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            di commissariato .
               In base alle autorizzazioni di appalto emanate dal comandante del corpo d’ar-
            mata territoriale, provvedeva alla stipulazione dei contratti per il servizio a eco-
            nomia dei trasporti dei materiali dell’amministrazione militare; impartiva ordini
            e comunicazioni riguardanti i contratti stessi; autorizzava l’esecuzione dei tra-
            sporti e provvedeva a tutte le altre incombenze ad esso devolute da appositi rego-
            lamenti e istruzioni. Dava le disposizioni per gli onori funebri militari, tranne per
            quelli dei militari di truppa appartenenti a corpi stanziati nel presidio per i quali
            provvedevano i rispettivi comandanti di corpo; regolava il servizio delle musiche
            militari e delle fanfare reggimentali.
               Il comandante di presidio (o, nei luoghi dove non esisteva comando di presi-
            dio, l’Arma dei carabinieri reali) segnalava, per via gerarchica, al Ministero della
            guerra, ogni offesa alle Forze armate commessa dalla stampa locale oppure in
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            pubbliche riunioni o adunanze ; per offese di particolare gravità e quando repu-
            tava necessario un provvedimento immediato, poteva informarne direttamente
            l’autorità di pubblica sicurezza. Accoglieva le domande che gli erano rivolte dal-
            le autorità competenti, nei limiti della regolamentazione allora vigente, per la de-
            stinazione di ufficiali a far parte di commissioni di disciplina a carico di guardie




            9   Nell’esercizio di tali funzioni il comandante di presidio si doveva attenere alle disposizio-
               ni che regolavano la materia, e alle direttive tecniche degli organi di commissariato com-
               petenti, che doveva informare dei provvedimenti adottati e ai quali spettava, in ogni caso,
               l’azione saltuaria di sorveglianza e di controllo.
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                In caso di offese contro un corpo, istituto o ufficio militare, competeva al rispettivo capo
               riferirne gerarchicamente al Ministero della guerra.
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