Page 69 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                  69


               za: dal comandante del corpo d’armata (o comandante militare di isola) e, per la
               disciplina del personale, degli ospedali e dei luoghi di cura, dal comandante della
               divisione nel cui territorio tali stabilimenti si trovavano. Doveva avere una perfet-
               ta conoscenza dei bisogni delle truppe, delle condizioni igieniche e delle risorse
               del territorio per quanto concerneva il servizio sanitario al fine di provvedere, nel
               miglior modo possibile, a detto servizio in qualsiasi contingenza. Proponeva al
               comandante del corpo d’armata territoriale l’adozione di provvedimenti aventi
               come oggetto le seguenti questioni: trasferimenti temporanei del personale ne-
               cessario per assicurare il servizio sanitario presso tutti i corpi e gli stabilimenti
               sanitari; in caso di necessità, chiamata in servizio temporaneo di ufficiali medici
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               e chimici farmacisti in congedo ; ufficiali medici che dovevano prestare servizio
               per le operazioni di leva; scelta dei luoghi di cura per il ricovero dei militari in
               occasione di campi, manovre, esercitazioni, ecc. Aveva poi la facoltà di pronun-
               ciare giudizi medico-legali nei casi e nei modi previsti dalla legge e dai relativi
               regolamenti allora vigenti. Infine, la sua vigilanza si estendeva anche agli ospeda-
               li civili in caso di degenza di militari e curava e manteneva il collegamento con i
               servizi sanitari delle altre Forze armate, con le affini istituzioni civili e con i centri
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               universitari e ospedalieri .
                  Il direttore di ospedale, dipendente dal direttore di sanità del corpo d’armata
               territoriale (o della Sicilia), aveva la direzione tecnica, amministrativa e disci-
               plinare dell’ospedale militare cui era preposto e degli altri luoghi di cura alle
               sue dipendenze. Per ciò che atteneva al servizio sanitario era il consulente, nel
               territorio nel quale era dislocato l’ospedale che dirigeva, del comandante della
               divisione e, a quest’ultimo rappresentava quanto poteva giovare all’igiene della
               truppa. Infine, presiedeva la commissione medica ospedaliera per accertamenti
               medico-legali.
                  Il servizio veterinario era esercitato dal capo ufficio di veterinaria di corpo d’ar-
               mata territoriale e dal capo ufficio di veterinaria di divisione militare territoriale.
                  Il capo ufficio di veterinaria di corpo d’armata faceva parte integrante del cor-
               po d’armata (o comando militare della Sicilia) e per la parte tecnica del servizio
               dipendeva direttamente dal Ministero della guerra. Provvedeva a tutto quanto




               15   In questo secondo caso il comandante del corpo d’armata territoriale trasmetteva la propo-
                  sta, ove la ritenesse opportuna, al Ministero della guerra cui spettava di approvarla; però,
                  in caso di assoluta urgenza, il comandante del corpo d’armata poteva provvedere diretta-
                  mente, informandone subito il Ministero per le ulteriori disposizioni.
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                  Il direttore di sanità del corpo d’armata territoriale (o capo ufficio di sanità della Sardegna)
                  aveva l’autorità di comandante di corpo sulla compagnia di sanità e ne ripartiva il persona-
                  le di truppa fra gli stabilimenti sanitari dipendenti, nei quali il personale stesso era gover-
                  nato come distaccamento.
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