Page 73 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito 73
gli fossero rivolte dai funzionari di pubblica sicurezza o dai Carabinieri reali
per concorrere all’arresto di persone a poca distanza dal corpo di guardia. Se in
vicinanza di quest’ultimo si era commesso un reato o fosse avvenuto il passag-
gio di persone inseguite dalla parte offesa o da pubblico ufficiale, il comandante
della guardia doveva adoperarsi per l’arresto del reo o degli individui inseguiti;
le persone catturate venivano trattenute nel corpo di guardia finché, dalla più
vicina stazione dei carabinieri reali o dal più vicino ufficio di pubblica sicurezza,
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si provvedeva per condurle via . In caso di denuncia d’un reato o d’un infortu-
nio fatta da persona ignota che non fosse un pubblico funzionario, tratteneva la
persona stessa finché non fosse accertata la realtà del fatto e per poter poi mettere
il denunciante a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza qualora la de-
nuncia si fosse rivelata falsa. Il comandante della guardia non poteva disporre di
entrare nel domicilio di un privato, anche in caso di reato o di tumulto, se non era
richiesto dal privato stesso o da un funzionario di pubblica sicurezza; ma poteva
ordinare di accedere alla proprietà privata in caso di incendio o di grida clamo-
rose e incessanti che richiedevano un aiuto e in caso di avvenimenti per i quali,
a insaputa degli abitanti, «sovrasti loro un danno imminente». Era poi obbligato
a «dar man forte» agli agenti di pubblica sicurezza che, in vicinanza del corpo di
guardia, fossero minacciati nell’esercizio delle loro funzioni; doveva accogliere e
custodire nel corpo di guardia le persone arrestate dai predetti agenti, quando co-
storo ne facevano richiesta; doveva accogliere e proteggere nel corpo di guardia
le persone che, minacciate, cercavano rifugio.
Tra i servizi «armati» ricordiamo i picchetti armati, costituiti da reparti di
truppa destinati a provvedere a eventuali esigenze di ordine pubblico, suddivisi
in ordinari (ordinati dal comandante del presidio che stabiliva la forza che do-
veva giornalmente rimanere disponibile nelle caserme per essere eventualmente
impiegata); speciali (ordinati dal comandante di presidio in speciali circostanze
come, ad esempio, il mantenimento dell’ordine nelle stazioni ferroviarie e ne-
gli scali marittimi in occasione di grandi movimenti di truppe, il mantenimento
dell’ordine presso i tribunali militari, le corti d’assise e i tribunali penali e, infi-
ne, il mantenimento dell’ordine nelle sezioni elettorali in occasione di elezioni);
straordinari (ordinati da qualsiasi ufficiale di arma combattente, limitatamente al
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corpo di appartenenza, nei casi che non ammettevano dilazione) .
19 Il comandante della guardia, appena operato un arresto, doveva togliere all’arrestato, in
presenza di almeno due soldati, le armi e tutto ciò che poteva servire a provare il reato;
consegnava poi tutto agli agenti insieme con l’arrestato, facendosi rilasciare ricevuta. Inol-
tre, provvedeva a che non fossero alterate, fino all’arrivo dell’autorità giudiziaria, le tracce
del reato commesso e perché fossero soccorsi coloro che ne avessero bisogno.
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Completavano l’organizzazione dei servizi armati le scorte (che provvedevano all’accom-

