Page 74 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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               Inoltre,  il  comandante  del  presidio  poteva  fornire  il  personale  per  servizi
             «disarmati»: piantoni agli ospedali per l’assistenza ai malati non appartenenti
             a corpi del presidio; ordinanze d’ufficio agli uffici che non avessero la possibi-
             lità di provvedervi con personale proprio o con i reparti distrettuali; ordinanze
             d’ufficio e militari per servizi vari ai distretti in occasione della chiamata alle
             armi della nuova classe; accompagnamento delle reclute dai distretti alle stazioni
             ferroviarie o agli scali marittimi di partenza; vigilanza alle stazioni ferroviarie e
             agli scali marittimi, per l’eventuale impianto di nuovi uffici di stazione e per la
             sorveglianza sui treni, in occasione della chiamata alle armi della nuova classe o
             di congedamenti; servizi di fatica per lavori presso i magazzini e gli stabilimenti
             militari e presso le direzioni di artiglieria e gli uffici fortificazioni o, ancora, per
             il trasporto di malati o di materiale per uso o servizio militare. Infine, spettava
             al comandante del presidio regolare il servizio delle ronde per la normale sorve-
             glianza sui militari durante la libera uscita, sia per le vie sia nei locali pubblici
             da essi frequentati, nonché di ordinare quelle altre ronde che fossero richieste da
             particolari circostanze.
               L’impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza riguardava il mante-
             nimento dell’ordine pubblico e l’assistenza pubblica; in entrambi i casi i reparti
             rimanevano sempre alla diretta dipendenza dei propri comandanti ed erano im-
             piegati sotto l’esclusivo comando di questi.
               Il mantenimento dell’ordine pubblico spettava, in via normale, alle forze di
             polizia (Arma dei carabinieri reali e Corpo degli agenti di pubblica sicurezza)
             e alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Solo quando queste forze
             mancavano, o si dimostravano insufficienti, poteva essere fatto ricorso alle altre
             Forze armate dello Stato che, in occasione di pubbliche calamità (disastri tel-
             lurici, inondazioni, incendi, ecc.), potevano intervenire per portare soccorso e
             assicurare l’ordine pubblico fra le popolazioni colpite.
               Sia nel caso di ordine pubblico che in quello di calamità, la richiesta di truppe
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             era fatta, in via normale, dall’autorità di pubblica sicurezza ; solo in particolari
             circostanze di necessità o di urgenza l’autorità militare agiva di iniziativa.
               Il concorso della truppa nel servizio di tutela dell’ordine pubblico poteva es-
             sere richiesto per tutelare quei luoghi che, in presenza di disordini, dovevano es-




               pagnamento e alla custodia di personale o di materiali) e l’accompagnamento dei drappelli
               (stabilito in caso di partenza da un presidio di uomini appartenenti a più corpi e non costi-
               tuenti reparti organici).
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                Prefetto, questore e funzionario di pubblica sicurezza addetto all’ufficio di pubblica sicu-
               rezza in ciascun comune; inoltre, negli anni Trenta del Novecento poteva anche essere, in
               caso di comuni ove non esisteva ufficio di pubblica sicurezza, il podestà o di chi ne face-
               va le veci.
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