Page 75 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                  75


               sere protetti come, ad esempio, i palazzi reali, le assemblee legislative, gli uffici
               pubblici di particolare importanza, le ambasciate, le legazioni, i consolati, gli sta-
               bilimenti carcerari, le banche, i pubblici servizi, le poste e i telegrafi, i telefoni, le
               stazioni e linee ferroviarie e tranviarie e gli impianti industriali che provvedeva-
               no ai servizi di prima necessità (gas, luce, acqua, trasporti, magazzini viveri); per
               ristabilire l’ordine pubblico e, in generale, per i servizi di ordine pubblico nelle
               strade e nelle piazze; per assicurare, con uomini e materiali, il funzionamento dei
               servizi di pubblico interesse che non potevano restare sospesi senza grave e im-
               mediato danno per le popolazioni e che non potevano funzionare con altri mezzi.
               La truppa era sottoposta sempre al comando dei propri superiori che la dovevano
               però impiegare conformemente alle richieste degli ufficiali di pubblica sicurezza
               cui spettava la responsabilità di ogni atto. Chi comandava la truppa assumeva
               l’intera direzione e la responsabilità del servizio; non doveva scendere a trattative
               con i «tumultuanti» e poteva ritirare la truppa solo su richiesta dell’ufficiale di
               pubblica sicurezza, o dell’ufficiale o sottufficiale dei Carabinieri reali preposto al
               servizio di ordine pubblico . La truppa poteva procedere ad arresti solo in man-
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               canza o in caso di insufficienza di agenti di pubblica sicurezza o, ancora, quando
               insultata, minacciata o offesa; doveva però consegnare le persone arrestate agli
               agenti di pubblica sicurezza «il più presto possibile». La truppa poteva esse-
               re impiegata nel servizio di pattuglia per pubblica sicurezza solo in circostanze
               eccezionali e, ad ogni modo, transitoriamente. La pattuglia non comandata dai
               Carabinieri reali, o non «accompagnata» dagli agenti di pubblica sicurezza, pote-
               va essere incaricata dei servizi ordinari di polizia.
                  Come accennato, la truppa poteva essere impiegata anche per soccorrere le
               popolazioni colpite da calamità. In questa circostanza la direzione dei servizi
               di soccorso era assunta dal ministro dei Lavori pubblici oppure, in caso di suo
               impedimento o se disposto dal capo del Governo, dal sottosegretario di Stato per
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               i Lavori pubblici .
                  Le autorità militari territoriali che si trovavano nella zona colpita dalla ca-
               lamità, o in prossimità di essa, dovevano portare d’urgenza i primi soccorsi in
               uomini e materiali; degli accertati o presunti limiti del disastro, come pure dei
               soccorsi in uomini e materiali inviati a titolo di primo immediato aiuto, dovevano
               poi informarne il ministro dei Lavori pubblici, il prefetto e le superiori autorità




               22   La regolamentazione del servizio d’ordine pubblico prevedeva anche norme precise sulle
                  procedure da seguire per sciogliere un assembramento, sull’uso della forza, sul grado di
                  intensità di questa e sul ricorso alle armi.
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                  Fino all’arrivo del ministro sul luogo del disastro tutte le autorità civili e militari dipende-
                  vano dal prefetto della provincia che provvedeva alla direzione e al coordinamento dei vari
                  servizi.
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