Page 77 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                  77


               installazioni per gli uffici pubblici; la disciplina delle comunicazioni; la tutela
               della proprietà .
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               5. I comandi operativi
                  I comandi operativi rappresentavano quei comandi che in tempo di pace ga-
               rantivano  la  piena  efficienza  dello  «strumento  militare»  attraverso  l’addestra-
               mento e in tempo di guerra trovavano impiego sul territorio nazionale o sui vari
               fronti. Si ripartivano in grandi unità complesse rappresentate, fino alla Seconda
               guerra mondiale, dai gruppi d’armate, dalle armate e dai corpi d’armata e compo-
               ste da varie grandi unità elementari; grandi unità elementari (o semplici) rappre-
               sentate dalle divisioni ,articolate in unità semplici delle varie armi dell’Esercito
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               (Fanteria,  Cavalleria, Artiglieria,  Genio  e  Carabinieri  reali);  e,  appunto,  unità
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               semplici rappresentate dalle brigate  e dai reggimenti, costituite, in genere, da
               unità della stessa arma e articolate in unità minori di livello ordinativo uguale o
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               inferiore ai battaglioni e ai reparti a questi equivalenti ; unità minori (o minori
               unità) che costituivano le articolazioni delle unità semplici.
                  In base all’art. 5 dello statuto albertino, il re era il comandante supremo delle
               Forze armate ; non assumeva personalmente il comando dell’Esercito mobilitato
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               ma lo affidava a un ufficiale superiore che, per la regolamentazione del 1882,
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               prendeva titolo di «comandante in capo» . Per quanto concerneva le operazioni



               26   Ai fini della tutela della incolumità pubblica, dell’ordine pubblico, della proprietà pubbli-
                  ca e privata nonché della disciplina del transito, il ministro dei Lavori pubblici e, nei primi
                  momenti, il prefetto della provincia nella quale era avvenuto il disastro, determinavano, con
                  apposita ordinanza, le zone e i limiti entro i quali si doveva stabilire lo «sbarramento» del-
                  le vie d’accesso ai luoghi colpiti; alla vigilanza dello sbarramento provvedeva l’autorità di
                  pubblica sicurezza, di concerto con l’autorità militare e con la Milizia volontaria per la si-
                  curezza nazionale. Cfr. Ministero della Guerra, N. 2352. Regolamento sul servizio territo-
                  riale. Edizione 1932, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1932, in part. la parte
                  I, Norme di servizio per le autorità militari aventi giurisdizione territoriale, la parte II, Ser-
                  vizio di presidio e l’Appendice. Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza.
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                  Nel secondo dopoguerra la divisione venne elevata a grande unità complessa.
               28   Oggi la brigata costituisce una grande unità elementare.
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                  Questo anche attualmente.
               30   Al re spettava anche il diritto di dichiarare la guerra e di concludere trattati senza preven-
                  tiva approvazione del Parlamento.
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                  In successive disposizioni, oltre al termine di «comandante in capo», venivano usate anche
                  le espressioni di «comando supremo» (1892) e «alto comando» (1940). A partire dalla Pri-
                  ma guerra mondiale il re fu solo nominalmente comandante supremo del Regio esercito,
                  della Regia marina e, dal 1923, della Regia aeronautica e delegò sempre il comando effet-
                  tivo ai capi di Stato maggiore delle tre Forze armate.
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