Page 78 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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            di guerra, l’autorità del comandante in capo si estendeva, oltreché sull’Esercito
            mobilitato, a tutte le fortezze, a tutti i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari
            che si trovavano nel territorio in stato di guerra e investiva anche la Regia marina
            entro quei limiti richiesti dalla necessità di coordinare l’azione militare marittima
            a quella terrestre. Regolava i rapporti militari e politici con gli eserciti alleati e
            con il nemico; poteva concludere, di propria autorità e quando le contingenze
            militari lo consigliavano, convenzioni militari, sospensioni «di armi», armistizi
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            (anche di «corta durata») e tregue ; poteva apportare alla formazione di guerra
            tutte quelle modificazioni che considerava necessarie per le esigenze operative.
            Inoltre, erano di competenza del comandante in capo le questioni riguardanti gli
            ufficiali generali che da lui dipendevano; le proposte di avanzamento per ufficiali
            e impiegati addetti all’Esercito mobilitato; le proposte di ricompense onorifiche;
            per esigenze operative, i trasferimenti da un comando all’altro, di ufficiali gene-
            rali comandanti le grandi unità; il sospendere temporaneamente dal comando o
            dalla carica quegli ufficiali che avessero compromesso una data operazione mili-
            tare, riferendone però al Ministero della guerra; il provvedere, in via d’urgenza, a
            destinazioni speciali, riferendone anche in questo caso al detto Ministero; i prov-
            vedimenti straordinari per atti d’indisciplina gravi e rilevanti. Dell’andamento
            delle operazioni militari e di ogni avvenimento di rilievo doveva tenere informato
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            il Ministero della guerra . Oltre ai poteri militari, al comandante in capo poteva
            essere assegnato, nei limiti determinati dal Governo, l’esercizio dell’autorità po-
            litica su tutto il territorio cui erano applicate le leggi relative allo stato di guerra.
               Dirigeva le operazioni terrestri per mezzo dei comandi delle grandi unità di
            guerra, costituite, come già accennato, dalle armate, corpi d’armata e divisioni;
            grandi reparti cui in seguito si aggiungeranno, con la posizione gerarchicamente
            più elevata, i gruppi di armate. Inoltre, provvedeva ai bisogni dell’Esercito me-
            diante le intendenze (l’intendenza generale e le intendenze d’armata).
               Il comandante generale d’armata esercitava l’alta autorità militare sulla ri-
            spettiva armata e su tutti i servizi ad essa attinenti; ne preparava e ne dirigeva le
            grandi operazioni in conformità alle istruzioni impartite dal comandante in capo
            e secondo le esigenze della situazione. Doveva tenere al corrente il rispettivo in-
            tendente della situazione strategica, forza, dislocazione, movimento  e impiego
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                Le convenzioni e gli armistizi che modificavano in modo consistente la situazione recipro-
               ca dei belligeranti o stabilivano preliminari per la conclusione della pace, non potevano
               però essere stipulati dal comandante in capo senza l’approvazione del Governo.
            33   Al comandante di una considerevole forza di truppe che operava in un teatro di guerra se-
               parato da quello dell’Esercito erano devolute le attribuzioni di comandante in capo, con
               quelle limitazioni consigliate dalle circostanze.
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                In guerra, quando la situazione all’inizio delle ostilità non era tale da portare all’immedia-
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