Page 72 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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            nicava le prescrizioni contenute nei regolamenti militari o nelle speciali disposi-
            zioni del Ministero della guerra.
               L’Arma dei carabinieri reali dipendeva dal Ministero della guerra per tutto
            ciò che rifletteva il suo ordinamento, la disciplina, l’amministrazione e per tut-
            to quanto concerneva il servizio militare; per il servizio d’ordine e di sicurezza
            pubblica dipendeva dal Ministero dell’interno; per il servizio di vigilanza che
            prestava negli arsenali marittimi, nei campi d’aviazione e negli stabilimenti vari
            appartenenti alla Regia marina o alla Regia aeronautica dipendeva, rispettiva-
            mente, dal Ministero della marina e da quello dell’Aeronautica. I comandi dei
            Carabinieri reali dipendevano, per l’osservanza delle regole di disciplina di pre-
            sidio, dai comandanti dei presidi nei quali erano istituiti; per tutti i rami del loro
            servizio dipendevano gerarchicamente dal Comando generale dell’Arma dei ca-
            rabinieri reali.
               Gli appartenenti al Corpo potevano essere, dai comandanti di presidio, im-
            piegati come truppa solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il manteni-
            mento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio erano messe a
            disposizione dell’autorità militare. I comandanti di presidio potevano, compati-
            bilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere cara-
            binieri per i servizi di scorta d’onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio
            di ordinanza e per il mantenimento dell’ordine.
               Infine, chiudiamo la nostra breve panoramica sui comandi e sugli enti cui
            erano assegnate funzioni territoriali con i tribunali militari. Questi, per l’esercizio
            delle loro attribuzioni giudiziarie, erano indipendenti dalle superiori autorità mili-
            tari locali. Corrispondevano direttamente con tutte le autorità militari e civili con
            le quali occorreva loro di avere corrispondenza per lo svolgimento dei giudizi.
               Per fornire un quadro più completo delle competenze territoriali e per com-
            prenderne i riflessi al di fuori del contesto militare, pensiamo possa essere utile
            riprendere, e approfondire, l’esame del servizio di presidio e del servizio di pub-
            blica sicurezza assegnato alle truppe.
               Come già accennato, nel servizio di presidio erano compresi i servizi di guar-
            dia, di picchetto e di scorta.
               Le guardie erano stabilite innanzitutto per esigenze d’ordine militare e riguar-
            davano la vigilanza delle polveriere, delle opere di fortificazione, degli opifici,
            dei magazzini militari, degli stabilimenti militari di pena, ecc. Quelle per esigen-
            ze d’ordine pubblico venivano istituite in seguito a ordine del comandante della
            divisione militare territoriale al quale l’autorità di pubblica sicurezza doveva ri-
            volgere motivata richiesta; provvedevano alla vigilanza esterna degli stabilimenti
            o luoghi ad esse affidati e, solo eccezionalmente e se richieste dalla persona aven-
            te autorità sullo stabilimento o luogo, concorrevano a mantenere o a ristabilire
            l’ordine interno. Il comandante della guardia doveva aderire alle richieste che
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