Page 65 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                  65


                  Il comandante della divisione militare territoriale era all’immediata dipenden-
               za del comandante del corpo d’armata territoriale e, sulla base delle direttive di
               questo, esercitava piena autorità, per le questioni di carattere territoriale, su tutti
               i corpi, reparti, stabilimenti, enti, ecc. dislocati nel territorio di sua giurisdizione.
               Aveva la direzione del servizio di presidio in tutto il territorio della divisione e,
               nel capoluogo di divisione territoriale, aveva le attribuzioni di comandante di
               presidio.
                  Attenendosi alle apposite istruzioni e alle direttive del comandante di corpo
               d’armata territoriale, il comandante della divisione militare territoriale ripartiva
               tra i vari corpi gli immobili destinati per alloggiamento delle truppe e per le loro
               istruzioni, nonché i locali destinati a uso militare in caso di mobilitazione; stabili-
               va l’autorità cui spettava di provvedere al mantenimento degli immobili destinati
               a scopi militari; ordinava visite e ispezioni agli immobili militari; assegnava, di
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               norma, gli alloggi militari disponibili .
                  Il comandante del presidio aveva l’autorità su tutti i militari delle tre Forze
               armate e della Guardia di finanza che risiedevano, anche temporaneamente e per
               qualsivoglia motivo, nel presidio , purché a lui inferiori in grado o in anzianità,
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               per quanto si riferisse all’osservanza delle norme che regolavano l’uso dell’uni-
               forme di ciascuna Forza armata, al contegno in pubblico e alle buone relazioni
               fra i militari e la cittadinanza. Rappresentava l’autorità militare nei rapporti con
               le autorità politiche e amministrative del luogo; regolava tutti i servizi ordinari
               di presidio, ovverosia di guardia, di picchetto e di scorta; regolava tutti i servizi
               comuni a più corpi e reparti residenti nel presidio e l’alternarsi dei corpi o reparti



                  no il grado di generale di divisione (o tenente generale) e di brigata (o maggiore generale),
                  residenti nel territorio, mentre i generali d’armata e di corpo d’armata erano tenuti a ruolo
                  dal Ministero della guerra (Ufficio dei generali).
               7   Al comandante della divisione militare territoriale spettavano anche una serie di compiti
                  attinenti alle truppe e agli ufficiali dipendenti: disporre il cambio periodico dei distacca-
                  menti forniti dalle truppe dipendenti; regolare l’impiego di tutte le musiche militari e delle
                  fanfare reggimentali del presidio per i servizi dello stesso presidio; disporre l’intervento
                  della musica presidiaria e delle fanfare reggimentali a feste pubbliche o di beneficenza che
                  avevano luogo nel presidio, purché la richiesta fosse stata fatta per il tramite del prefetto e
                  il carattere della festa non contrastasse con l’austerità propria di ogni manifestazione mi-
                  litare. Inoltre, vigilava sull’uso delle uniformi che potevano confondersi con quelle delle
                  Forze armate, della Guardia di finanza e della MVSN, segnalando al prefetto i casi di sen-
                  sibile somiglianza. Infine, presso il comando della divisione era tenuto il ruolo degli uffi-
                  ciali superiori in aspettativa, di quelli in congedo e dei colonnelli in disponibilità residenti
                  nel territorio.
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                  Era presidio militare ogni centro abitato dove risiedevano truppe comandate da ufficiali;
                  inoltre, dovunque erano riunite temporaneamente truppe si istituiva un comando tempora-
                  neo di presidio.
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