Page 63 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
P. 63
L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito 63
aventi giurisdizione sul territorio compreso nella zona dell’Esercito operante, pur
conservando i loro rapporti con le autorità da cui normalmente dipendevano, do-
vevano uniformarsi alle norme e alle disposizioni emanate dalle autorità facenti
parte dell’Esercito operante e dare a queste norme e disposizioni tutto il possi-
bile concorso per facilitarne l’attuazione. Infine, alcuni enti territoriali potevano
essere posti, per quanto riguardava lo svolgimento dei servizi, anche alla diretta
dipendenza delle autorità dell’Esercito operante, al fine di agevolare il suddetto
svolgimento e se compatibile con le loro normali attribuzioni territoriali.
Nella zona territoriale le autorità militari territoriali e le autorità civili con-
servavano la loro normale giurisdizione e le loro normali dipendenze, salvo le
varianti necessarie per l’attuazione della mobilitazione civile.
4. I comandi territoriali
Ai comandi territoriali erano attribuiti compiti di natura amministrativa, logi-
stica, addestrativa, di reclutamento, di mobilitazione oltre che compiti di difesa
del territorio nazionale. In occasione dell’atto della mobilitazione per la guerra
i comandi territoriali (specialmente quelli di rango più elevato) erano soggetti
a una sorta di «sdoppiamento» che comportava la costituzione di due comandi,
uno operativo e uno territoriale; tale caratteristica è riscontrabile, per gli anni
dal primo Novecento fino al termine del Secondo conflitto mondiale, anche per i
reggimenti che venivano articolati in una struttura di deposito (funzionante come
centro di mobilitazione dell’unità) e in un omologo reggimento avente funzioni
operative.
All’inizio degli anni Trenta del Novecento, ad esempio, attribuzioni di carat-
tere territoriale erano assegnate al comandante del corpo d’armata territoriale, al
comandante di divisione militare territoriale, al comandante di presidio, al co-
mandante di zona militare, ai comandanti e responsabili dei servizi d’artiglieria,
del genio, sanitario, veterinario e di commissariato, al comandante di distretto
militare, all’Arma dei carabinieri reali e ai tribunali militari.
Il comandante del corpo d’armata territoriale provvedeva, secondo le diretti-
ve ricevute, all’organizzazione per la guerra del territorio di sua giurisdizione e
sovrintendeva, di norma, al servizio territoriale dei comandi, truppe e servizi che
risiedevano nel territorio di sua giurisdizione. Esercitava la sua azione per mezzo
dei comandanti delle divisioni militari territoriali, dei comandanti di artiglieria e
del genio del corpo d’armata e dei direttori di sanità e di commissariato del corpo
d’armata. In particolare, al comandante del corpo d’armata territoriale spetta-
va l’alta sorveglianza sulle opere riguardanti la difesa dello Stato, sui fabbricati
militari e d’uso militare e su tutte le dotazioni che si trovavano nel territorio di
sua giurisdizione e, al riguardo, poteva presentare proposte al Ministero della
guerra (per i fabbricati e per le dotazioni) e al capo di Stato maggiore dell’Eser-

