Page 63 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
P. 63

L’ordinamento e iL funzionamento deL regio esercito                  63


               aventi giurisdizione sul territorio compreso nella zona dell’Esercito operante, pur
               conservando i loro rapporti con le autorità da cui normalmente dipendevano, do-
               vevano uniformarsi alle norme e alle disposizioni emanate dalle autorità facenti
               parte dell’Esercito operante e dare a queste norme e disposizioni tutto il possi-
               bile concorso per facilitarne l’attuazione. Infine, alcuni enti territoriali potevano
               essere posti, per quanto riguardava lo svolgimento dei servizi, anche alla diretta
               dipendenza delle autorità dell’Esercito operante, al fine di agevolare il suddetto
               svolgimento e se compatibile con le loro normali attribuzioni territoriali.
                  Nella zona territoriale le autorità militari territoriali e le autorità civili con-
               servavano la loro normale giurisdizione e le loro normali dipendenze, salvo le
               varianti necessarie per l’attuazione della mobilitazione civile.

               4. I comandi territoriali
                  Ai comandi territoriali erano attribuiti compiti di natura amministrativa, logi-
               stica, addestrativa, di reclutamento, di mobilitazione oltre che compiti di difesa
               del territorio nazionale. In occasione dell’atto della mobilitazione per la guerra
               i comandi territoriali (specialmente quelli di rango più elevato) erano soggetti
               a una sorta di «sdoppiamento» che comportava la costituzione di due comandi,
               uno operativo e uno territoriale; tale caratteristica è riscontrabile, per gli anni
               dal primo Novecento fino al termine del Secondo conflitto mondiale, anche per i
               reggimenti che venivano articolati in una struttura di deposito (funzionante come
               centro di mobilitazione dell’unità) e in un omologo reggimento avente funzioni
               operative.
                  All’inizio degli anni Trenta del Novecento, ad esempio, attribuzioni di carat-
               tere territoriale erano assegnate al comandante del corpo d’armata territoriale, al
               comandante di divisione militare territoriale, al comandante di presidio, al co-
               mandante di zona militare, ai comandanti e responsabili dei servizi d’artiglieria,
               del genio, sanitario, veterinario e di commissariato, al comandante di distretto
               militare, all’Arma dei carabinieri reali e ai tribunali militari.

                  Il comandante del corpo d’armata territoriale provvedeva, secondo le diretti-
               ve ricevute, all’organizzazione per la guerra del territorio di sua giurisdizione e
               sovrintendeva, di norma, al servizio territoriale dei comandi, truppe e servizi che
               risiedevano nel territorio di sua giurisdizione. Esercitava la sua azione per mezzo
               dei comandanti delle divisioni militari territoriali, dei comandanti di artiglieria e
               del genio del corpo d’armata e dei direttori di sanità e di commissariato del corpo
               d’armata. In particolare, al comandante del corpo d’armata territoriale spetta-
               va l’alta sorveglianza sulle opere riguardanti la difesa dello Stato, sui fabbricati
               militari e d’uso militare e su tutte le dotazioni che si trovavano nel territorio di
               sua giurisdizione e, al riguardo, poteva presentare proposte al Ministero della
               guerra (per i fabbricati e per le dotazioni) e al capo di Stato maggiore dell’Eser-
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68