Page 60 - Il Regio Esercito e i suoi archivi - Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea
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giore (formato dagli ufficiali di Stato maggiore) cui si aggiungerà, in seguito,
anche il Servizio di Stato maggiore (formato dagli ufficiali in servizio di Stato
maggiore). Il Comando del Corpo di Stato maggiore era retto dal capo di Stato
maggiore dell’Esercito, coadiuvato, nel disimpegno delle proprie attribuzioni,
prima dal comandante in 2ª del suddetto Corpo e da un generale addetto, poi dal
sottocapo di Stato maggiore e da un generale addetto e, infine, dal sottocapo di
Stato maggiore intendente del Regio esercito e dal sottocapo di Stato maggiore
per la difesa territoriale.
Il capo di Stato maggiore dell’Esercito, nominato con decreto reale, era il
comandante del Corpo di Stato maggiore. In tempo di pace, era l’alto consulen-
te tecnico del ministro della Guerra; dirigeva, sotto la dipendenza del ministro
stesso, gli studi e le predisposizioni per la preparazione della guerra; aveva l’alta
azione ispettiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole della Forza armata per
mandato del ministro al quale doveva riferire su tali materie. In tempo di guerra
esercitava le attribuzioni, stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio
in guerra, presso il Comando supremo dell’Esercito mobilitato.
Il comandante in 2ª del Corpo di Stato maggiore, nominato con decreto reale,
coadiuvava il capo di Stato maggiore nel disimpegno delle sue attribuzioni, lo so-
stituiva in caso di assenza o di impedimento e lo rappresentava in ogni altro caso;
in tempo di guerra si trasferiva con il Comando supremo dell’Esercito mobilitato.
Il sottocapo di Stato maggiore (poi sottocapo di Stato maggiore intendente del
Regio esercito), nominato con decreto reale, coadiuvava il capo di Stato maggio-
re nel disimpegno delle sue attribuzioni e, in particolare, per quanto riguardava le
operazioni, l’addestramento, l’ordinamento, la mobilitazione, i trasporti, i servizi;
in tempo di guerra si trasferiva con il Comando supremo dell’Esercito mobilitato.
Il sottocapo di Stato maggiore per la difesa territoriale (poi denominato sot-
tocapo di Stato maggiore per la difesa del territorio), nominato con decreto rea-
le, aveva competenza sull’organizzazione militare del territorio nazionale (zone
militari, difesa antiaerea e costiera, per la parte che interessava l’Esercito), ad
eccezione delle frontiere.
Il Consiglio dell’Esercito, istituito nel 1908, era l’organo consulente del mini-
stro della Guerra (che lo presiedeva) nelle più importanti questioni relative all’or-
ganizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell’Esercito e alla difesa na-
zionale. Era composto da un certo numero di generali (anche di divisione) con
voto deliberativo e ne potevano far parte, di volta in volta e con voto consultivo,
ufficiali che avessero speciale competenza in determinate materie. Cessava di
funzionare all’atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.
Gli ispettori delle varie armi «personificavano» le rispettive armi e speciali-
tà ed erano organi centrali tecnici consulenti, di studio e di controllo, posti ini-
zialmente alla dipendenza del ministro della Guerra e, successivamente, alla di-

