Page 34 - Il Controllo del Territorio - da Federico II di Svevia all'Arma dei Carabinieri
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debere, excellentia tua ita his sedendorum equorum potesta-  alla restrizione del divieto, promulgata da Onorio quasi
                  tem datam esse cognoscat ut nullo prioris sanctionis timore   un trentennio dopo, per l’esattezza nel 399, essa rappre-
                  teneantur per ea sane loca, quae neque abactoribus neque   senta l’ennesima conferma dell’efficacia del dispositivo
                  aliis criminationihus infamata sunt.                 originario. Così intimava, infatti:

                  Avendo desiderato che tutte le regioni vicine alla città fos-  Pastores Valeriae provinciae vel Piceno uti equinis animali-
                  sero liberate dai molteplici crimini e rapine degli abigeatari,   bus non iubcmus. Alioquin, si interdictus usus animalium
                  la nostra intenzione contemplando ciò, stabilì che in quei   vindicetur, conscios usurpationis huius seu dominos vel pro-
                  luoghi fosse lecito l’uso del cavallo soltanto a coloro che per   curatores relegationis poena retinebit.
                  la carica o per la dignità risultassero immuni da ogni sospet-
                  to delinquenziale. Ma in un secondo momento sancimmo    Ordiniamo che i pastori della provincia della Valeria o Pi-
                  che anche gli agenti dell’annona potessero usare i cavalli, e   ceno non utilizzino cavalli. Qualora venga eluso il divieto,
                  fossero però a conoscenza del rischio loro derivante da ciò,   riterremo responsabili e quindi passibili di pena anche i
                  essendo ritenuti responsabili di qualsiasi delitto accada in   proprietari e i procuratori dai quali dipendono i pastori.
                  quelle regione. Ora poiché apprendiamo dagli stessi agenti
                  che attendono ai loro compiti, che questa limitazione debba   Nelle righe della norma si coglie l’accennato progressi-
                  essere rimossa, la tua eccellenza così come fu data la facoltà   vo restringersi della legge di Valentiniano, poiché si vieta,
                  dell’uso dei cavalli a quelli, sappia che nessun timore abbia-  non solo l’uso dei cavalli, ma anche il loro possesso e il loro
                  no delle precedenti sanzioni nei luoghi bonificati, che né   allevamento, il che spazza via le residue incertezze circa
                  dagli abigeatari né da altri delitti sono contaminati.  l’eventuale presenza equina nel meridione. La grave limita-
                                                                       zione, contrariamente a quanto si possa credere, produsse
                  Dal documento ingiuntivo destinato al prefetto preto-  scarsi danni ai coltivatori e meno ancora agli allevatori, per
               rio dell’Italia, si traggono alcune deduzioni. In particola-  l’ordine di ragioni di seguito esplicitato. Tanto nelle aree
               re: che il divieto non eccedeva la zona suburbicaria; che   pugliesi quanto in quelle sannite, già da tempo immemo-
               l’esenzione a carico degli agenti dell’annona, in servizio   re, era stato introdotto nell’agricoltura l’impiego dei buoi,
               nelle località infestate, ebbe luogo solo in un secondo   per cui l’utilizzo dei cavalli come bestie da soma si con-
               momento, per giunta subordinandola a un’assunzione di   fermava estremamente marginale. Scarse pure le perdite
               responsabilità per gli eventuali crimini ivi commessi; che   imputabili al divieto dell’allevamento, dal momento che
               il successo delle misure adottate si confermò immedia-  aziende del genere non solo erano rare ma, in gran parte,
               to e pieno, dal momento che nell’arco di circa un anno   vincolate a forniture militari. Grave per contro il danno
               i vasti territori infestati si dichiaravano bonificati; che   inferto alle bande, impossibilitate a reperire altrove, o in
               il dispositivo non decadde affatto con il conseguimen-  diverso modo, le necessarie cavalcature. Al riguardo così il
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               to dell’obiettivo, ma fu semplicemente attenuato con il   dispositivo della costituzione :
               ristabilimento della normalità, allargando ad altre pro-
               fessioni il beneficio della cavalcatura. Se, infatti, inizial-  Ut omnes latronum conatus debilitati conquiescant, pastori-
               mente erano stati esentati dal provvedimento i senatori,   bus rei nostrae, id est lanigerarum ovium pecundumque custo-
               i decurioni, i governatori di distretto e gli appartenenti   dibus, nec non etiam procuratoribus et actoribus senatorum
               alle forze dell’ordine locali, in seguito vi si aggiunsero   habendi equini pecoris licentiam denegamus, sub hac videlicet
               anche gli agenti dell’annona di Roma, ovvero i suarii, e   interminatione, ut ii qui nostrae mansuetudinis statuta temp-
               poi ancora i funzionari delle poste imperiali, sebbene li-  taverint violare, abactorum supplicia tolerare cogantur.
               mitatamente al Piceno.
                  È interessante ricordare, inoltre, che la proibizione ad   Affinché tutti i tentativi già debilitati dei ladroni abbiano
               avvalersi a qualsiasi titolo del cavallo per la Valeria e la   completamente fine, ai pastori delle nostre fattorie, cioè ai
               Campania si concentrò, alla fine, sulle sole categorie più
               sospette, prima fra tutte quella dei pastori, dettaglio che
               ribadisce ulteriormente l’interdipendenza tra nomadi-   4   Una ricerca in materia è la tesi di A. BERNIER, Velentiniano I legisalto-
                                                                       re. Ricostruzione storica e problemi della documentazione giuridica, Uni-
               smo, abigeato e delinquenza organizzata, legame che si
                                                                       versità di Parma, dottorato di ricerca in Scienze Filologiche-Letterarie,
               è costantemente riproposto fino ai nostri giorni. Quanto   Storico-Filosofiche e Artistiche Ciclo XXIX, pp. 59 e sgg.



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