Page 32 - Il Controllo del Territorio - da Federico II di Svevia all'Arma dei Carabinieri
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rorizzando e vessando la popolazione rurale, minando prendere, elementare da applicare: nessuna ambiguità
così la base primaria della sussistenza. Le fonti coeve ci interpretativa, nessun cavillo difensivo. Dal punto di vi-
tramandano un crescendo del fenomeno criminale, con sta cronologico la promulgazione dell’intero “pacchetto”
un aumento esponenziale di abigeati, estorsioni, rapine, si estrinsecò fra il 364 e il 365-367, con l’emissione delle
rapimenti e omicidi. Le campagne si trasformarono, per- varie norme particolari. Di queste ne sono giunte sino a
ciò, in immensi campi di battaglia e le fattorie in altret- noi, nella breve riformulazione teodosiana, quattro, in-
tante fortezze isolate. Bande di predoni di ogni risma e sieme alla memoria di una quinta. Va ribadito che non
provenienza le assalivano a turno, infischiandosene delle si trattò, come l’ampio arco di tempo lascerebbe credere,
tremende leggi imperiali. La vastità dell’offensiva, appe- di un reiterarsi della medesima norma per inattuazione,
na contenuta dalla truce livrea castellana assunta dalle come accadeva alle famose grida di manzoniana ironia,
ville, gettava però una pesante ipoteca sul mantenimento ma di una ponderata scansione frutto di un disegno
di quei livelli produttivi, mai come allora indispensabili oculato. Il dispositivo, infatti, diveniva progressivamen-
alla sopravvivenza dell’Impero. Inconcepibile, per giun- te stringente con il verificarsi della sua rispondenza. In
ta, dislocare nel meridione adeguati contingenti militari, pratica, più la criminalità subiva sconfitte, più le inter-
già pericolosamente scarsi lungo i confini. dizioni aumentavano, scaturendo comunque dal quadro
È probabile che proprio la minaccia al delicatissimo unitario, prodromico al debutto della serie, avvenuto per
cordone ombelicale tra la Puglia e Roma abbia suggerito l’esattezza il 30 settembre del 354. Pertanto, le diverse
a Valentiniano, ancor prima di salire al trono, un drasti- norme successive devono considerarsi come integrative
co rimedio a tanto degrado, con modalità desunte forse e migliorative del criterio informatore del dispositivo.
dalle sbrigative procedure di occupazione militare. L’a- Venendo al testo del provvedimento, pervenutoci come
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rea interessata avrebbe dovuto includere l’intero bacino precisato nella veste di sintesi , così recitava la prima co-
pastorale percorso dalla transumanza e tutto il territorio stituzione della serie:
coltivato a grano. Facile scorgere proprio in tale limita-
zione geografica l’ambito di un’economia sviluppatasi in Exceptis senatoribus atque honoratis, sed et his, qui provin-
funzione degli apporti agro-pastorali. Da perfetto stra- cias adiministrant, veteranis etiam, qui sub armis militia fun-
tega, Valentiniano individuò subito che il fattor comune cti sunt, et decurionibus ceteris omnibus per Picenum atque
di quelle bande era l’esasperata mobilità, peculiarità che Flaminiam, nec non etiam Apuliam et Calabriam, Brittios
le rendeva tanto onnipresenti quanto inafferrabili e da et Lucaniam atque Samnium habendi equi vel equae copiam
cui derivava la loro tattica abituale di razzia, il classico praeclusam esse sancimus. Ii vero, qui minime animos ab
mordi e fuggi. Ne concluse che se fosse riuscito a privarle huius modi usurpatione deflectunt, abactorum supplicio te-
di tale potenzialità, ovvero a farle smontare da cavallo, neantur.
le avrebbe costrette all’inazione o al suicidio, ammesso
che fossero state in grado di sopravvivere. In poche set- Eccezion fatta per i senatori e i nobili, come pure per i go-
timane promulgò perciò una serie di norme specifiche, vernatori provinciali, i veterani in servizio di milizia terri-
propriamente definite costituzioni, relative alla proibizio- toriale e i decurioni, ordiniamo che a tutti gli altri residenti
ne dell’uso dei cavalli, del loro possesso e del loro alleva- nel Piceno, nella Flaminia e ancora nella Puglia, Calabria,
mento: un articolato dispositivo ostativo, racchiuso sotto Abruzzo, Sannio e Lucania, sia proibito il possesso di uno
la generica dizione di usus equorum. La pena comminata o più cavalli. Chi ardisca infrangere, anche minimamente,
ai trasgressori, al pari della loro identificazione, era ine- tale disposizione sarà passibile di pena capitale.
quivocabile: la morte.
Si trattò, come accennato, di una misura contro il ban- Sebbene la finalità esplicita della legge non venga men-
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ditismo inedita nella patria del diritto , assolutamente zionata, non richiede eccessivi sforzi ravvisarla in base a
priva di precedenti, anche parziali. Facilissima da com-
2 F. M. DE ROBERTIS, Interdizione dell’usus equorum e lotta al bandi-
tismo di alcune costituzioni del Basso Impero, in Studia et documenta
1 La legge è menzionata da Giuseppe TOSCANO in IURIS PUBLICI historiae et iuris, Università degli Studi di Trento, 1974/1975, Volume
ROMANI, arcana sub regibus atque in ejus conversionibus sub Augu- 40/41, pp. 67-98. Idem, Prosperità e banditismo nella Puglia medievale e
sto Hadriano Costantino Justiniano detecta sive de caussis romani juris, nell’Italia meridionale durante il Basso Impero, in Studi di Storia Puglie-
Tomo II, parte i, Napoli 1770, p. 109 e sgg. se, in onore di G. Chiarelli, vol. I, Galatina 1972, pp. 203-4.
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