Page 76 - La Grande Guerra segreta sul fronte Italiano (1915-1918) - La Communication Intelligence per il Servizio Informazioni
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LA GRANDE GUERRA SEGRETA SUL FRONTE ITALIANO (1915 – 1918)
probabili avversari, il servizio aveva dovuto essere limitato in ragione degli esigui fondi messi a
sua disposizione, né mai potuti aumentare dal Ministero, malgrado le ripetute richieste fatte dal
Comando del Corpo di Stato Maggiore». 30
3.2 L’ATTIVITA’ CONTROINFORMATIVA
La poLizia miLitare
Nel dicembre 1912, la pubblicazione del Ministero della Guerra dal titolo Provvedimenti per
prevenire lo spionaggio militare in tempo di pace. Istruzioni di polizia militare, aggiornava la
precedente edizione del 1902 relativa agli indirizzi da adottare per il controspionaggio. Redatta
col contributo dei Ministeri interessati alla materia, come quelli dell’Interno, della Marina, delle
Finanze, degli Affari Esteri e dell’Agricoltura, Industria e Commercio, la pubblicazione enu-
merava le forme di spionaggio nemico e i modi di esercitarlo, tra cui era compreso l’impiego di
colombi viaggiatori.
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Tra le categorie di persone che più facilmente potevano esercitare lo spionaggio figuravano:
giornalisti; preti ed ascritti ad ordini monastici; disertori; guide e portatori alpini; individui noti
per sentimenti ostili al proprio paese ed alle sue istituzioni; «quelli conosciuti per le loro idee
esaltate e per l’odio agli attuali ordini sociali; ex militari rimossi o condannati; coloro, specie se
donne, che conducono vita molto agiata senza apparenti risorse e dimostrano grande passione
per la vita di società; coloro che, per il fatto della loro industria o commercio, si trovano in rela-
zione necessaria con autorità militari (imprenditori, fornitori, operai, cantinieri, ecc.)». 32
Per prevenire e reprimere lo spionaggio occorreva organizzare un adatto servizio di polizia,
che funzionasse parallelamente alla polizia politica, giudiziaria e amministrativa. Il servizio di
polizia militare si imperniava, da una parte sui comandi di corpo d’armata territoriale, dall’altra
sull’Arma dei Carabinieri Reali. I comandi di corpo d’armata erano le autorità che meglio po-
tevano accentrare e dirigere l’azione contro lo spionaggio, per la conoscenza approfondita che
possedevano delle condizioni peculiari di ogni regione. L’Arma dei Carabinieri Reali era, a sua
volta, la più adatta come ente esecutivo, per le sue caratteristiche militari, per le sue ampie rami-
ficazioni in ogni parte del territorio, e per le sue relazioni con le autorità politiche e di pubblica
sicurezza.
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30 Dispacci ministeriali n. 81 del 23 ottobre 1913 e n. 129 in data 18 giugno 1914.
31 Secondo la norma lo spionaggio si poteva esercitare: 1) raccogliendo clandestinamente notizie ed elementi di fatto
mediante esplorazioni, ricognizioni e investigazioni su argomenti militari; 2) percorrendo le località ove con sotterfugi si
intenda eseguire rilievi; 3) stabilendosi, in modo da non destare sospetti, in prossimità di posizioni fortificate o di importanti
posizioni militari, per rilevarle e riconoscerle o fotografarle; 4) procurandosi notizie in genere, piani, disegni, fotografie,
modelli, descrizioni, documenti e scritti riservati militari, per mezzo di funzionari corrotti od imprudenti che ne siano depo-
sitari; 5) approfittando delle indiscrezioni o della negligenza di persone che sono a parte di segreti militari od abusando del-
la loro buona fede; 6) intercettando o prendendo visione di lettere, telegrammi, corrispondenze, ecc.; 7) stabilendo linee di
comunicazione con l’estero a mezzo di colombi viaggiatori, in modo da facilitare la trasmissione clandestina delle notizie.
32 Importante era anche la vigilanza sull’importazione nel Regno di colombi viaggiatori e sull’esecuzione dei lavori edili
inerenti alla difesa militare, i cui operai impiegati dovevano esibire un certificato del competente comando dei Carabinieri
o ufficio di Pubblica Sicurezza, comprovante la propria buona condotta morale e politica. Di qualsiasi atto o sospetto di
spionaggio doveva essere sollecitamente informato il comando del corpo d’armata competente per territorio, per le conse-
guenti indagini e disposizioni di vigilanza.
33 Anche le truppe del Regio Esercito che si trovavano di presidio o per esercitazioni o per lavori in zone di frontiera di-
venivano indirettamente importanti organi di polizia militare, vigilando sulle persone che transitavano o sostavano e che
potessero dar luogo a sospetti, impedendo loro di effettuare ricognizioni e raccolta di informazioni in genere e tutelando
la riservatezza delle proprie esercitazioni. Soprattutto i reparti alpini nelle loro escursioni e nei loro soggiorni in località
poco frequentate, potevano dare un validissimo concorso agli altri organi preposti alla polizia militare, incluse le brigate di
Guardie di Finanza, gli agenti forestali e di Pubblica Sicurezza.
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