Page 77 - La Grande Guerra segreta sul fronte Italiano (1915-1918) - La Communication Intelligence per il Servizio Informazioni
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CAPITOLO TERZO
I prefetti e gli uffici di pubblica sicurezza dovevano interfacciarsi coi comandi di corpo d’ar-
mata territoriale. Il Comando del Corpo di Stato Maggiore, insieme al Ministero della Guerra,
era ragguagliato in materia dal Comando Generale dei Carabinieri Reali, dai comandi di corpo
d’armata territoriale e dai Ministeri dell’Interno e degli Esteri. Spettava allo stesso Comando
la raccolta di tutti i possibili dati sullo spionaggio nemico, per potere in seguito «appurare, con
sufficiente fondamento, l’importanza e l’attendibilità da attribuirsi ad una data notizia ed avere,
all’evenienza, modo di fornire schiarimenti per indirizzare le indagini su un determinato fatto». 34
L’impiego dei carabinieri reaLi e deLLa regia guardia di finanza
Mediante un’attiva vigilanza, specialmente nelle zone di frontiera e in quelle fortificate, e inte-
grando le notizie attinte da diverse fonti con le informazione ricevute grazie al disimpegno delle
svariate sue attribuzioni, l’Arma dei Carabinieri Reali era in grado di esercitare un largo, costan-
te ed efficace controllo su quelle persone di dubbia moralità o di sconosciuta provenienza, tra le
quali si nascondevano gli agenti informatori nemici. Anche in tempo di pace i comandanti dei
Carabinieri Reali erano tenuti a fornire alle autorità militari le «notizie ed informazioni, estranee
al servizio interno speciale dell’Arma», richieste dalle suddette autorità. 35
Nel 1914 fu diramato uno stralcio del regolamento sul Servizio in guerra, relativo all’impiego
dell’Arma dei Carabinieri Reali nel contrasto dello spionaggio:
La più scrupolosa vigilanza deve esercitarsi da tutti, ma specialmente dai Carabinieri Reali,
sulle persone che si potessero sospettare di spionaggio. Esse sono tosto arrestate e condotte
alla sede della sezione con tutte le loro robe, le carte e qualunque altra cosa atta a fornire
prove ed indizi sulle loro colpevoli intenzioni. [...] Deve considerarsi come spia soltanto co-
lui che clandestinamente o sotto falsi motivi, raccolga o cerchi di raccogliere informazioni
sulle nostre truppe con l’intenzione di comunicarle al nemico. Perciò il militare che vesta
l’uniforme del proprio esercito non è spia. Non sono del pari considerate come spie i militari
e i non militari che compiono apertamente la loro missione, o siano incaricati di trasmettere
comunicazioni dirette al proprio esercito o all’esercito nemico. […] La segretezza è il primo
requisito per la condotta fortunata delle operazioni. La divulgazione di notizie, siano pure
insignificanti in apparenza, il più delle volte riesce di grave danno, giacché la data soltanto
e il luogo di spedizione di una corrispondenza possono fornire a uno dei belligeranti indizi
valevoli per conoscere la situazione dell’altro. E per ciò nessun corrispondente di giornale
o di agenzia telegrafica, sotto nessun pretesto, può essere autorizzato a seguire l’Esercito. 36
Anche la Regia Guardia di Finanza svolgeva un ruolo importante nel servizio di informazioni
e di controspionaggio, come evidenziato dalle “Istruzioni per lo impiego in guerra della R. G.
di Finanza” e dalle norme per l’occupazione avanzata dei reparti schierati a ridosso dei confini,
incaricati di proteggere la mobilitazione e radunata del grosso dell’Esercito. Dichiarata la mobi-
litazione dell’Esercito, le brigate, sezioni, tenenze e compagnie della Regia Guardia di Finanza
impiegate nel servizio informazioni, si mobilitavano nelle loro sedi ordinarie, per disimpegnare
con la voluta efficacia il proprio importante servizio. Fino a quando il contatto delle truppe col
34 Circolare n. 24684 in data 28 dicembre 1912, Provvedimenti per prevenire lo spionaggio militare in tempo di pace. Istru-
zioni di polizia militare, Ministero della Guerra – Divisione Stato Maggiore. L’azione penale contro gli atti di spionaggio in
tempo di pace era regolata dal Codice penale militare, dal Codice penale marittimo, dal Codice penale comune e dal testo
unico delle leggi sulle servitù militari del 16 maggio 1900. Gli articoli del codice penale sono:107, 108, 109 e 110; quelli
del testo unico il 7 ed l’11.
35 Ministero della Guerra, Regolamento pel servizio territoriale, volume I, Roma, 8 luglio 1883.
36 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Reali, Stralcio del servizio in guerra, parte I Servizio delle truppe riguar-
dante l’Arma dei Carabinieri Reali, Roma, 1914. I Carabinieri erano inoltre incaricati di sorvegliare tutte le persone non
militari addette o al seguito all’Esercito, dai lavoranti ai vetturini, dai carrettieri ai vivandieri.
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