Page 205 - La quinta sponda - Una storia dell'occupazione italiana della Croazia. 1941-1943
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Memoria dell’occupazione


                Il diritto italiano non recepiva completamente tale impostazione “possibilista”
             circa la legittimità guerra per bande. La Legge italiana di guerra del 1938, infatti,
             considerava appartenenti alle Forze Armate anche “le milizie ed i corpi volontari,
             che le costituiscono o ne fanno parte”, ovvero che il governo nemico considera
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             ufficialmente parte delle proprie forze armate .  Formalmente, tuttavia, i partigiani
             comunisti non saranno riconosciuti dal governo jugoslavo in esilio a Londra se non
             nel luglio del 1944. Essi, dunque, per molto tempo ricaddero per gli italiani fra i
             “belligeranti illegittimi”, e come tali furono trattati .
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                Se tale impostazione possa essere considerata conforme al diritto internazionale
             è difficile dire, ma è allo stesso tempo vero che nessuna delle legislazioni di guer-
             ra coeve si discostava dall’impostazione italiana. Gli stessi Alleati riconosceranno
             ufficialmente nella loro legislazione le forze partigiane come legittimi combattenti,
             parificati ai soldati regolari, solo nel 1942.
                Tutte le parti belligeranti erano inoltre legittimate alla rappresaglia in caso di
             violazione delle leggi di guerra da parte avversaria . Un principio questo, detto del-
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             la “reciprocità”, che nella sua spietatezza voleva essere un monito, nei fatti larga-
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             mente inascoltato, per tutti i combattenti a trattare i prigionieri secondo le regole .
             La rappresaglia non era dunque concepita, almeno in linea di principio, come una
             vendetta, ma come un mezzo per costringere il nemico a rispettare le stesse regole
             che aveva infranto.
                Del resto, il diritto militare italiano faceva risalire al Capo del Governo, che se
             ne avvalse ampiamente, la responsabilità dell’autorizzazione della rappresaglia, e
             solo in casi eccezionali la delegava ai comandanti sul campo . La stessa rappresa-
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             glia, inoltre, doveva esercitarsi solo in campi “per i quali non esisteva uno speciale
             divieto”, e doveva pertanto escludere la sospensione delle norme internazionali,
             come ad esempio la tutela dei prigionieri .
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                Allo stesso tempo, giova aggiungere, la presa di ostaggi, autorizzata dalla Legge
             italiana di guerra e largamente usata nelle operazioni antipartigiane, non era con-
             sentita se non come misura deterrente e  non prevedeva la possibilità di agire sugli
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             ostaggi stessi con misure più dure dell’arresto e dell’internamento . La fucilazione
             82  Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 15-9-1938, Regio Decreto n. 1415
                dell’8-7-1938, recante “Legge di guerra”, Titolo IV, art. 25.
             83  Ivi, art. 29.
             84  Ivi, Titolo I, artt. 8 e 9.
             85  “Usi e convenzioni di guerra”, Allegato 2° al Servizio in Guerra, Roma, Istituto Poligrafico
                dello Stato,1940. Capo II, Artt. 21, 22, 24, 25.
             86  Ivi, Art. 27.
             87  Ivi, Art. 26.
             88  “Usi e convenzioni di guerra”, Allegato 2° al Servizio in Guerra del Regio Esercito, Roma,
                Istituto Poligrafico dello Stato,1940. Capo II, Artt. 32-34.

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