Page 244 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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244 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
del direttore dei conti [...]».
Le disposizioni non si esaurivano in tal modo. in effetti, ulteriori pre-
cisazioni disciplinavano il rapporto tra enti e Ministero della Guerra, dap-
prima per la questione dello scarto sia pure con accenni alla conservazione
permanente presso i corpi:
«§ 3170. le altre carte contabili [...] per le quali non sia da altra disposi-
zione prescritta la conservazione per un tempo maggiore, potranno essere
vendute secondo le norme della Istruzione sul carteggio degli uffici, (Atto
200 della Raccolta) [...] faranno però eccezione: a) i contratti di qualun-
que specie ed i correlativi Repertori, Protocolli e Registri delle spese, che
dovranno essere conservati almeno per un trentennio; b) le Matrici degli
scontrini ferroviari modello 198, e i Ruolini tascabili mod. 214, che non
potranno essere esitati se non dopo il trascorso di cinque anni»;
tal altra imponendo i comportamenti da mantenere sino all’assunta si-
curezza della corretta autorizzazione alla eliminazione di documentazione
sulla base di disposizioni certe:
«§ 3171. i corpi avvertiranno però, in ogni caso, di non disfarsi di quei
registri e documenti amministrativi che interessino in qualunque modo la
contabilità tra corpo e Stato, se prima non ne hanno ricevuto il saldo, in
quanto alle gestioni contabili, o non siano stati approvati i rendiconti giudi-
ziali, quanto alle contabilità in materie. avvertiranno parimente di ritardare
la vendita di quei registri e documenti che possano ancora essere necessari
per appurare le differenze o risolvere le quistioni amministrative vertenti
e ciò fino a compiuta definizione d’ogni cosa, e a compiuta verifica della
contabilità interna per parte del Ministero».
il Ministero infine si sarebbe fatto carico di ricevere i documenti anche nel
caso dell’assenza di un’azione amministrativa di controllo sulle contabilità:
«§ 3172. Nel caso che per un dato anno non abbia avuto luogo l’ispezione,
tutte le carte saranno conservate presso il corpo fino a che la gestione cui si
riferiscono non sia stata ispezionata. Dove il Ministero non creda di fare ese-
guire la ispezione, anche le carte dell’anno non ispezionate, delle quali non è
prescritta la conservazione, potranno, dopo trascorsi quattro anni, essere esi-
tate colle norme sopraindicate, mandando al Ministero quelle, che, a senso
del § 3168, debbono essere conservate nello archivio di questo».
La questione poi si chiudeva almeno dal punto di vista dei comandi e
dei corpi precisando che era data facoltà a due organismi ben individuati di
procedere alla conservazione delle proprie carte senza l’obbligo di versa-
mento al Ministero stesso:

