Page 244 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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                  del direttore dei conti [...]».
               Le disposizioni non si esaurivano in tal modo. in effetti, ulteriori pre-
            cisazioni disciplinavano il rapporto tra enti e Ministero della Guerra, dap-
            prima per la questione dello scarto sia pure con accenni alla conservazione
            permanente presso i corpi:

                  «§ 3170. le altre carte contabili [...] per le quali non sia da altra disposi-
                  zione prescritta la conservazione per un tempo maggiore, potranno essere
                  vendute secondo le norme della Istruzione sul carteggio degli uffici, (Atto
                  200 della Raccolta) [...] faranno però eccezione: a) i contratti di qualun-
                  que specie ed i correlativi Repertori, Protocolli e Registri delle spese, che
                  dovranno essere conservati almeno per un trentennio; b) le Matrici degli
                  scontrini ferroviari modello 198, e i Ruolini tascabili mod. 214, che non
                  potranno essere esitati se non dopo il trascorso di cinque anni»;
               tal altra imponendo i comportamenti da mantenere sino all’assunta si-
            curezza della corretta autorizzazione alla eliminazione di documentazione
            sulla base di disposizioni certe:
                  «§ 3171. i corpi avvertiranno però, in ogni caso, di non disfarsi di quei
                  registri e documenti amministrativi che interessino in qualunque modo la
                  contabilità tra corpo e Stato, se prima non ne hanno ricevuto il saldo, in
                  quanto alle gestioni contabili, o non siano stati approvati i rendiconti giudi-
                  ziali, quanto alle contabilità in materie. avvertiranno parimente di ritardare
                  la vendita di quei registri e documenti che possano ancora essere necessari
                  per appurare le differenze o risolvere le quistioni amministrative vertenti
                  e ciò fino a compiuta definizione d’ogni cosa, e a compiuta verifica della
                  contabilità interna per parte del Ministero».

               il Ministero infine si sarebbe fatto carico di ricevere i documenti anche nel
            caso dell’assenza di un’azione amministrativa di controllo sulle contabilità:

                  «§ 3172. Nel caso che per un dato anno non abbia avuto luogo l’ispezione,
                  tutte le carte saranno conservate presso il corpo fino a che la gestione cui si
                  riferiscono non sia stata ispezionata. Dove il Ministero non creda di fare ese-
                  guire la ispezione, anche le carte dell’anno non ispezionate, delle quali non è
                  prescritta la conservazione, potranno, dopo trascorsi quattro anni, essere esi-
                  tate colle norme sopraindicate, mandando al Ministero quelle, che, a senso
                  del § 3168, debbono essere conservate nello archivio di questo».
               La questione poi si chiudeva almeno dal punto di vista dei comandi e
            dei corpi precisando che era data facoltà a due organismi ben individuati di
            procedere alla conservazione delle proprie carte senza l’obbligo di versa-
            mento al Ministero stesso:
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