Page 268 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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268 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
Per quanto riguarda le formalità, si deve precisare che sin dal 1822 sono
noti i modelli dei processi verbali che compaiono in elenco alla fine del re-
golamento generale di quell’anno e che costituiscono i verbali di arresto di:
- un individuo senza carte o d’un individuo i cui connotati sarebbero
stati rimessi ai Carabinieri reali;
- un individuo, dietro semplice richiesta d’un’autorità avente diritto;
- un individuo colpito da mandato di cattura;
- un delinquente colto in flagrante delitto, od inseguito dalla voce pub-
blica;
- un disertore, d’un renitente alla leva militare o d’un indugiatore;
- un individuo fuggito dalle galere o dalle prigioni.
inoltre, erano predisposti anche i modelli di verbali per:
- ricerche infruttuose;
- un furto con rottura (scasso);
- constatare gli schiarimenti raccolti dai Carabinieri sui delitti pubblici
commessi;
- constatare lo stato d’un cadavere trovato sulla strada, nelle campagne
o sulle sponde d’un fiume;
- un incendio;
- constatare le violenze, vie di fatto e ogni altro attacco, rivolta o resi-
stenza ai Carabinieri.
alcune avvertenze poste alla fine dei modelli agevolavano la spiegazio-
ne dei processi verbali:
«i Bass’Uffiziali e Carabinieri Reali rammenteranno che le formole qui so-
pra sono soltanto modelli, ai quali dovranno fare i cangiamenti e le addizio-
ni, che necessitassero le circostanze particolari, nelle quali si troveranno,
che non si sono potute prevedere tutte. in ultima analisi, lo sviluppo dato nel
Regolamento alle diverse parti del servizio dell’arma, indica ai Carabinieri
in una maniera chiara e precisa le traccie [sic!] che devono seguitare, e per
poco che vi facciano attenzione sono sicuri di non errare, sia nell’esercizio
delle loro funzioni, che nella compilazione dei processi-verbali e rapporti, a
cui sono tenuti verso i loro superiori e verso le autorità» .
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Si trattava chiaramente di facsimile che rappresentavano semplificazio-
to organico per l’Arma dei carabinieri reali (Estratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio
1934-XII), Roma, istituto Poligrafico dello Stato – Libreria, 1934, art. 57. Si vedano anche il Codice
di Procedura Penale approvato con Regio decreto 27 febbraio 1913, n. 127 e il successivo codice di
procedura penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930.
237 Regolamento generale cit., p. 215.

