Page 269 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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Le funzioni rifLesse neLLa documentazione        269


              ni didattiche, ma è anche significativo segnalare che tali disposizioni erano
              rivolte esclusivamente a sottufficiali e carabinieri, mettendo in evidenza
              come tali funzioni investigative fossero esclusiva competenza di tali mi-
              litari e non riguardavano assolutamente l’operato degli ufficiali i quali, in
              realtà, avrebbero dovuto esercitare un’attenta azione di controllo e di inter-
              vento, ma non investigativa.
                 Tutta la produzione documentaria relativa a tali attività di polizia giu-
              diziaria doveva essere prodotta dalla stazione carabinieri, ovvero l’ultimo
              elemento della catena gerarchica dell’Arma di fatto sin dalla sua fondazio-
              ne nel 1814.
                 nella storia dell’istituzione, il processo verbale ha rappresentato il do-
              cumento per definizione che si faceva risalire in capo ai comandanti di
              stazione e ad i loro collaboratori, ma esigeva anche una precisione e pun-
              tualità assoluta. a tal proposito, il modello n. 7, ad esempio, che riprodu-
              ceva il «verbale d’un flagrante delitto quando il colpevole non ha potuto
              essere arrestato», affermava di «somministrare colla maggior chiarezza
              possibile i connotati personali, il colore e la forma dei vestiti, se non è stato
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              riconosciuto»  o, ancora, nel modello 12 dedicato al «verbale d’un furto
              con rottura» era espressamente ricordato che
                   «se il delitto è stato commesso in una casa, sarà necessario indicare la sua
                   situazione, il numero se ne ha uno, il nome della strada, e quello del proprie-
                   tario, constatare la situazione dei luoghi, le rotture e scalate interiori ed este-
                   riori, la situazione delle serrature o ferramenta, determinare la grandezza dei
                   passi dei delinquenti se i loro passi sono impressi in qualche parte, indicare
                   la specie della calzatura, designare gli stromenti che hanno servizio al delitto,
                   raccogliere ed unire al processo-verbale i corpi di delitto lasciati sul luogo, e
                   che possono sul momento, od in seguito far conoscere i colpevoli».
                 Certamente tali modelli avevano unicamente un carattere esplicativo e,
              nella realtà, si deve assumere che, sia prima, sia dopo l’Unità, vi fossero
              imprecisioni e problemi nella verbalizzazione tanto da richiedere nel tem-
              po interventi da parte delle autorità dell’arma per sensibilizzare il perso-
              nale sulla questione perché aveva, evidentemente, riflessi importanti anche
              sul prestigio dell’Istituzione stessa.
                 a tal proposito, il Regolamento generale del 1822 assegnava ai superiori
              gerarchici un’attività di controllo estremamente puntuale tanto che sarebbe
              stato loro compito espresso «di far rettificare i processi-verbali quando ne
              fosse il caso», arrivando ad attribuire agli ufficiali la responsabilità sulla


              238    ivi, p. 200.
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