Page 267 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
P. 267

Le funzioni rifLesse neLLa documentazione        267


              2.5    La polizia giudiziaria



                 Le attività di polizia giudiziaria  trovavano riscontro nella produzione
                                               233
              documentaria dei Carabinieri attraverso la stesura dei processi verbali. Si
              tenga conto, tuttavia che tale funzione era inserita nel più ampio servizio
              d’istituto e pertanto deve essere considerata una delle molteplici funzio-
              ni assolte dai Carabinieri insieme al mantenimento dell’ordine pubblico e
              della sicurezza pubblica.
                 È significativo ricordare una definizione del 1874: «la polizia giudizia-
              ria ha per oggetto di ricercare i reati, di raccoglierne le prove, di sommini-
              strare all’autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possan condurre allo
              scuoprimento [sic] degli autori e dei loro complici» .
                                                               234
                 all’atto dell’Unità d’italia e della riorganizzazione del servizio dei Ca-
              rabinieri su tutta la penisola italiana si rese necessario estendere le disposi-
              zioni già in uso anticamente nel Corpo dei Carabinieri Reali.

                 in tale contesto, per quanto riguarda tali funzioni investigative furono
              confermate, attraverso l’estensione del regolamento generale del Corpo dei
              Carabinieri Reali del 1822, le norme di base che il Regno di Sardegna
              aveva introdotto per i suoi Carabinieri e che, per tale motivo, rappresenta-
              rono la continuazione di quell’azione di governo che i Carabinieri stavano
                                                        235
              introducendo in tutta l’Italia da poco unita . Di fatto, con una notevole
              continuità, le funzioni nel settore furono continuamente confermate sia nei
              regolamenti organici che si alternarono nel corso del periodo in esame,
              sia dei nuovi codici di procedura penale che furono emanati sino agli anni
                       236
              Quaranta .

              233    Si possono definire quelle attività investigative e repressive in conseguenza della commissione
              di reati e delitti puniti in linea generale dalle norme penali o di violazioni punite da norme di natu-
              ra amministrativa.
              234    USACC, Biblioteca, serie circolari manoscritte, circolari di massima, Circolare di massima del
              Comitato n. 17, n. 1749 di protocollo datata Roma 28 febbraio 1879 recante «Ristampa con mo-
              dificazioni della Circolare di massima n. 168 riguardante le principali discipline ed incumbenze
              dell’arma», n. 95.
              235    Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali approvato da S.M. il 16 ottobre 1822,
              Torino, Tipografia Di Chirio e Mina, 1822.
              236
                  Ministero della Guerra, Regolamento organico per l’Arma dei Carabinieri Reali, Roma, Vo-
              ghera Enrico, 1892, art. 35; Ministero della Guerra – Comando Generale dell’Arma dei Carabinie-
              ri Reali, n. 101 Regolamento organico e Regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri Reali
              – edizione 1912, Roma, Voghera Enrico, 1912; per il regolamento organico approvato con R.d. 24
              dicembre 1911, si veda l’art. 36 e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Reali, Regolamen-
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272