Page 262 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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                  loro incombenze»  (art. 75).
               Certamente, si deve considerare che tutta l’attività condotta dall’arma
            nel campo della polizia giudiziaria, della pubblica sicurezza e in quello
            dell’ordine pubblico era oggetto di comunicazioni alle autorità superiori e
            a quelle politiche. Di fatto sebbene vi fossero da tempo stabiliti i documen-
            ti relativi alle attività di polizia giudiziaria ovverossia i ‘semplici’ processi
            verbali, le attività condotte dovevano essere portate a conoscenza della
            scala gerarchica. infatti, sin dal regolamento del 1822, dovevano essere
            trasmessi con carattere periodico, una serie di stati [meglio una serie di
            documenti riepilogativi] che avrebbero dovuto contenere l’attività svolta.
               Infatti, secondo l’articolo 419 del Regolamento Generale nell’edizione
            1867 relativo alla trasmissione dei rapporti e stati periodici, si precisava
            che lo stato mensile degli arresti per i quali corrispondere il premio e quel-
            lo delle contravvenzioni dovevano essere compilati dai luogotenenti come
            prescritto dalla circolare di massima n. 1 datata 1° gennaio 1835. Per gli sta-
            ti indicati ai numeri: 2 mensile degli arresti civili e militari, 3 mensile delle
            contravvenzioni al porto d’armi, 4 trimestrale degli arresti civili di condan-
            nati o evasi e 5 trimestrale degli arresti dei disertori e iscritti renitenti per lo
            stesso oggetto, si dovevano seguire le disposizioni emanata dal Ministero
            dell’Interno con le note datate 9 aprile 1861, n. 30 e 17 giugno stesso anno.
               In particolare, la circolare del 9 aprile 1861, n. 30, ad oggetto «rela-
            zioni col Ministero dell’interno e colle autorità politiche», non si poteva
            ritenere tecnicamente inserita nelle comunicazioni di polizia giudiziaria,
            bensì piuttosto in quelle attività di natura amministrativa che incombeva-
            no in capo alle forze dell’ordine, con particolare riferimento all’Arma dei
            Carabinieri, nel momento in cui dovevano comunque far conoscere, sia al
            vertice dell’istituzione, sia al Ministero dell’interno l’attività e i risultati
            di natura operativa conseguiti nelle investigazioni. Ciò era chiarito anche
            dalle disposizioni presenti nel regio decreto 24 gennaio 1861, con specifico
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            riferimento agli articoli 38 e 65 .

            220    in tal caso il processo verbale non aveva unicamente una funzione di polizia giudiziaria ma an-
            che con finalità amministrative, tenuto conto dell’ampio campo di azione dei Carabinieri.
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                 La circolare individuava una serie di comunicazioni particolarmente interessanti per il profilo
            operativo dell’arma: relazione giornaliera, reati, avvenimenti rimarchevoli, arresti, relazioni stra-
            ordinarie, circolare delle ricerche, stati mensili e stati trimestrali. l’articolo 38, a proposito del co-
            mandante di legione riportava: «rende conto al Ministero della guerra ed a quello dell’interno per la
            parte che a ciascuno compete, dei delitti e degli avvenimenti rimarchevoli, non che delle operazioni
            di servizio eseguite dai carabinieri. Corrisponde pure col Ministero della guerra per ciò che riguar-
            da l’amministrazione e la matricola». L’articolo 65 riportava «il Corpo dei Carabinieri Reali deve
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