Page 258 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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            chiesta o su ordine precisando in tali casi l’autorità che aveva disposto il
            movimento. nel modello stesso si ricordava che i militari incaricati del
            servizio e responsabili del detenuto dovevano anche provvedere a riportare
            «una ricevuta del presente ordine, degli oggetti, e carte qui sovra descritti,
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            e della persona tradotta» . Sul retro era riportata l’attestazione del passag-
            gio di consegne del detenuto da una stazione all’altra con la firma del co-
            mandante di quest’ultima e l’indicazione dei militari, nonché la consegna
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            della «razione di pane assegnatagli dai Regolamenti» .
               La  pericolosità  dell’individuo  tradotto  doveva  essere  eventualmente
            precisata «a grossi caratteri colle parole grande sorveglianza [corsivo nel
            testo] sul foglio, ogni qualvolta l’individuo da tradursi è inquisito di grave
            delitto, o che già avesse tentata od effettuata un’evasione» .
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               al termine del servizio, il comandante di stazione competente per la de-
            stinazione finale dei detenuti era tenuto a restituire gli ordini di traduzione
            direttamente a chi ne aveva provveduto al rilascio . in ogni località in cui
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            si procedeva al cambio dei militari di servizio i detenuti dovevano essere
            consegnati in prigione o luogo d’arresto facendosi poi rilasciare un «atte-
            stato di consegna» mentre, ove non vi fossero tali centri di detenzione, i de-
            tenuti sarebbero stati custoditi all’interno della caserma dei Carabinieri. .
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               L’avviso di consegna di cui al modello n. 11, invece, regolava il pas-
            saggio del militare detenuto dal corpo di truppa alla stazione Carabinieri
            e viceversa e recava le indicazioni del nome e grado del militare detenuto,
            nonché la richiesta o l’ordine per la consegna che doveva avvenire sempre
            presso la caserma dell’Arma. Sul retro erano riportate le medesime infor-
            mazioni integrate dall’elenco degli oggetti consegnati insieme al militare
            detenuto. nel caso di traduzione di militari poi doveva essere fornito un
            certificato di sanità da parte del chirurgo maggiore del corpo di provenien-
            za che sarebbe stato allegato al foglio di traduzione poi rimesso definiti-
            vamente dall’ultima stazione ai Cacciatori franchi, il corpo disciplinare
            dell’Armata Sarda.

               L’ordine di traduzione doveva essere rilasciato dall’ufficiale nel caso in
            cui la stazione avesse avuto il comando di luogotenenza in sede o, in al-
            ternativa, dal comandante della stazione se il reparto era distaccato. Come


            200    Regolamento generale cit., modello n. 10, p. (27).
            201    Regolamento generale cit., art. 305 e modello n. 10, p. (28).
            202    ivi, art. 296.
            203    ivi, art. 297.
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                 ivi, art. 299.
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